Il concordato preventivo è una soluzione alla crisi di impresa più complessa rispetto all’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto vi è una procedura che non è molto lontana da quella fallimentare.
L'Accordo di ristrutturazione dei debiti è la soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del Concordato preventivo.
Il Concordato preventivo diventa pertanto una opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell’impresa in crisi sono inferiori al 40% dei debiti aziendali.
I due percorsi presentano molte affinità, a cominciare dalle condizioni di accesso, che sono le stesse della procedura fallimentare.
In effetti, l’attivazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti, così come del Concordato preventivo, pur producendo nel corso della procedura effetti leggermente diversi, assicurano entrambi una protezione piuttosto significativa dell’azienda in difficoltà.
Un secondo elemento comune tra i due istituti è dato dal fatto che in entrambe le procedure occorre presentare una domanda in Tribunale, i cui contenuti sono sostanzialmente gli stessi.
Ma dalla presentazione della domanda in poi le differenze non mancano, sia in termini di procedura, sia in termini di effetti, anche se per quest’ultimo profilo le differenze, come già detto, sono poco rilevanti.