Quali sono i limiti di reddito per il cumulo con la pensione?
Concetta Sorrentino
2025-10-08 21:21:04
Numero di risposte
: 28
Per le pensioni di vecchiaia, sia del sistema retributivo che di quello contributivo, il cumulo con i redditi di lavoro è generalmente consentito senza limitazioni.
Diverso è il caso delle pensioni anticipate, il cui quadro normativo si fa più articolato.
Per le pensioni anticipate ordinarie, ovvero quelle ottenute con un requisito contributivo pieno, il cumulo è consentito senza restrizioni, analogamente alle pensioni di vecchiaia.
Tuttavia, per altre forme di pensionamento anticipato, come quota 103 o l’APE sociale, sono previste limitazioni specifiche.
Ad esempio, nel caso di quota 103 il cumulo è consentito solo con redditi da lavoro autonomo occasionale, fino a un massimo di 5.000 euro lordi annui.
Per l’APE sociale, invece, il divieto di cumulo è totale: il beneficiario non può svolgere alcuna attività lavorativa, pena la decadenza dal beneficio.
È importante sottolineare che le regole sul cumulo non si applicano uniformemente a tutte le categorie di pensionati.
Ad esempio, per i titolari di pensione di invalidità civile o di pensione di inabilità, sono previste norme specifiche che limitano la possibilità di svolgere attività lavorativa o ne condizionano l’importo percepibile.
Arturo Conte
2025-09-30 12:20:58
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: 24
I limiti di reddito per il cumulo con la pensione sono rappresentati da un tetto di 5mila euro annui, al di sotto del quale è possibile cumulare la pensione con redditi da lavoro occasionale fino al compimento dei 67 anni di età.
Il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo o dipendente è applicabile solo sui trattamenti di invalidità e sulle prestazioni ai superstiti entro determinati limiti reddituali.
Le regole per il calcolo della data precisa a partire dalla quale parte o decade il vincolo sono contenute nelle Circolari 111/2019 e 117/2019.
Il divieto di cumulo con redditi da lavoro si applica fino alla data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, attualmente pari a 67 anni.
I pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
Cinzia Carbone
2025-09-26 22:44:08
Numero di risposte
: 22
I limiti alla cumulabilità della pensione con i redditi da lavoro permangono per:
le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, e in presenza di reddito da lavoro dipendente che superi il trattamento minimo annuo;
le pensioni di invalidità e gli assegni di invalidità di importo superiore al trattamento minimo liquidati con meno di 40 anni di contribuzione, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1994, e in presenza di reddito da lavoro autonomo che superi il trattamento minimo annuo;
le pensioni di anzianità liquidate a favore di lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
La trattenuta è giornaliera, per reddito da lavoro dipendente o mensile, per reddito da lavoro autonomo.
Nel primo caso è pari al 50% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo.
Nel secondo caso è pari al 30% della quota di pensione eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito autonomo prodotto.
Artes Verdi
2025-09-14 12:18:19
Numero di risposte
: 26
Ecco i nuovi limiti reddituali per la pensione ai superstiti in vigore nel 2024:
nessuna decurtazione del trattamento pensionistico in caso di redditi aggiuntivi entro il limite di 23.345,79 euro.
decurtazione del 25% del trattamento pensionistico per tutti i redditi compresi tra 23.345,79 euro e 31.127,72 euro.
decurtazione pari al 40% del trattamento pensionistico per redditi compresi tra 31.127,72 e 38.909,65 euro.
decurtazione pari al 50% del trattamento pensionistico per redditi superiori a 38.909,65 euro.
(Sono previste clausole di salvaguardia per evitare che il trattamento derivante dal cumulo dei redditi del beneficiario con la pensione ai superstiti ridotta sia inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente successiva).
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