La pensione di vecchiaia si consegue con i requisiti anagrafici e contributivi previsti nel sistema retributivo o in quello contributivo dall’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011 e sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimi iscritti.
Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo.
Qualora l’ordinamento di una gestione tra quelle interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici e di contribuzione diversi da quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7 della legge Monti-Fornero, il diritto al trattamento in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai singoli fondi.
In questa ipotesi, se valutando la contribuzione posseduta presso tutte le forme assicurative interessate dal cumulo risultano comunque perfezionati i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, si liquidano i pro quota delle gestioni i cui ordinamenti applicano i requisiti Monti Fornero; il pro quota a carico dell’ente/Cassa il cui ordinamento prevede requisiti più elevati sarà liquidato quando gli stessi saranno perfezionati.
Il trattamento, in queste ipotesi, si definisce “a formazione progressiva”: la pensione di vecchiaia in cumulo non viene, cioè, in essere finché, con la liquidazione del o dei pro-quota con i requisiti più elevati, la fattispecie non è completata.
Ne consegue che al trattamento in liquidazione non possono essere applicati gli istituti che si applicano generalmente alle pensioni (quali, ad esempio, la perequazione automatica e le prestazioni accessorie).