Qual è la decorrenza della pensione in cumulo?
 
                                                    Dino Sorrentino
                                                                2025-10-31 13:28:30
                                                                
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Il lavoratore deve presentare domanda di cumulo all’Ente presso il quale risultano versati gli ultimi contributi.
Nel caso fosse ENPAPI, la domanda deve essere inviata all’Ente tramite raccomandata A/R o mail all’indirizzo [email protected].
L’Ente, presso il quale risultano versati gli ultimi contributi, definito “ENTE DI ISTRUTTORIA”, promuove il procedimento presso l’INPS.
La pensione pagata dall’INPS consisterà nella somma delle quote che ciascun Ente, per la parte di propria competenza, erogherà in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati.
L’assicurato deve inoltre possedere uno dei seguenti requisiti nel 2024: 
– pensione di vecchiaia: aver compiuto 67* anni con almeno 20 anni di contribuzione totale 
– pensione di anzianità: senza limiti di età, aver versato 42 anni e 10 mesi di contribuzione totale* più 3 mesi di finestra.
                                                     
                                                    Alighiero Russo
                                                                2025-10-31 13:20:48
                                                                
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Coloro che si avvalgono della facoltà di cumulo e che si cancellino dalla Cassa prima di aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi necessari, conseguono il trattamento pro quota di pensione a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni previdenziali interessate.
Se la domanda di pensione anticipata in cumulo viene presentata successivamente alla c.d. "finestra di accesso", la decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano perfezionati il requisito sanitario e tutti gli altri richiesti.
Decorrenza: dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso.
                                                     
                                                    Danny Lombardo
                                                                2025-10-31 12:25:45
                                                                
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Nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia in cumulo nel sistema retributivo e misto si applicano le deroghe all’innalzamento del requisito anagrafico e contributivo previste al d.lgs. n. 503 del 1992 sempreché dette disposizioni operino in tutte le gestioni interessate al cumulo.
Qualora l’ordinamento di una gestione tra quelle interessate dal cumulo preveda requisiti anagrafici e di contribuzione diversi da quelli previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7 della legge Monti-Fornero, il diritto al trattamento in cumulo si consegue al perfezionamento dei requisiti più elevati tra quelli previsti dai singoli fondi.
In questa ipotesi, se valutando la contribuzione posseduta presso tutte le forme assicurative interessate dal cumulo risultano comunque perfezionati i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 24 della legge n. 214 del 2011, si liquidano i pro quota delle gestioni i cui ordinamenti applicano i requisiti Monti Fornero; il pro quota a carico dell’ente/Cassa il cui ordinamento prevede requisiti più elevati sarà liquidato quando gli stessi saranno perfezionati.
Il trattamento, in queste ipotesi, si definisce “a formazione progressiva”: la pensione di vecchiaia in cumulo non viene, cioè, in essere finché, con la liquidazione del o dei pro-quota con i requisiti più elevati, la fattispecie non è completata.
Ne consegue che al trattamento in liquidazione non possono essere applicati gli istituti che si applicano generalmente alle pensioni (quali, ad esempio, la perequazione automatica e le prestazioni accessorie).
                                                     
                                                    Rosalba Ferrari
                                                                2025-10-31 11:55:24
                                                                
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La pensione anticipata, invece, decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione.
                                                     
                                                    Artes Verdi
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La pensione derivante dal cumulo viene calcolata combinando le quote di pensione proporzionali ai contributi versati in ciascun ente previdenziale, applicando le regole specifiche di ciascun sistema previdenziale. 
Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento. 
La pensione in regime di cumulo costituisce un’unica pensione. 
Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.
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