La norma oggetto di modifica prevedeva che: “All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo.
Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare:
d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attivita’ e le analitiche modalita’ di pagamento della stessa”.
L’obbligo di indicare il compenso del mediatore negli atti di compravendita immobiliare è stato introdotto con il decreto legge 223/2006.
Con l’entrata in vigore della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ci si potrà limitare ad indicare in atto il numero della fattura e a dichiarare la corrispondenza tra quanto versato e quanto nella stessa indicato.
L’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta nonché, in ogni caso, le analitiche modalità di pagamento della stessa;
Le parti possono scegliere se indicare l’importo pagato o se inserire il riferimento alla fattura, dichiarando la corrispondenza tra quanto versato e quanto indicato in fattura e in ogni caso le modalità di pagamento.
Qualora si decida di indicare in atto solo il riferimento alla fattura senza precisazioni sull’importo pagato, per poter usufruire delle detrazioni per le spese di mediazione le parti dovranno conservare la fattura e le ricevute di pagamento e utilizzare metodi di pagamento tracciabili.