Il legislatore, come per molti altri contratti, non offre direttamente una definizione di cosa sia la mediazione ma stabilisce piuttosto chi possa essere considerato “mediatore” ovvero colui che pone in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza, come ad esempio la messa in contatto di due soggetti rispettivamente intenzionati alla compravendita di un determinato appartamento.
L'elemento essenziale del contratto è offerto dalla volontà del soggetto di porre in essere l'attività mediatrice in assenza di uno specifico incarico.
La normativa del contratto, oltre a quella del codice civile, è stata integrata tramite l'art. 73 del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 che ha soppresso il ruolo dei mediatori “professionali”, previsti dall'art. 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, ma non ha abrogato interamente la legge.
La nuova disciplina prescrive che l'attività sia soggetta a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio territorialmente competente, la quale, previa verifica dei requisiti autocertificati, iscrive i mediatori nel registro delle imprese, se esercitano l'attività in forma di impresa, e, altrimenti, nel repertorio delle notizie economiche e amministrative assegnando la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività previste dalla legge n. 39 del 1989.
Come anticipato la funzione principale del mediatore è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare.
La nozione di affare tuttavia non coincide affatto con quella di contratto per essere, anzi, molto più onnicomprensiva.