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Quanto si paga per la mediazione?

Deborah Orlando
Deborah Orlando
2025-10-12 12:14:49
Numero di risposte : 24
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Per le procedure di mediazione presentate dal 15 novembre 2023 ciascuna Parte a seguito della presentazione della domanda di mediazione, o dell’adesione, è tenuta a corrispondere un importo a titolo di indennità comprendente le SPESE DI AVVIO e le SPESE DI MEDIAZIONE per lo svolgimento del primo incontro di mediazione effettivo. Tali importi sono relativi alla conclusione del primo incontro SENZA IL RAGGIUNGIMENTO DELL’ACCORDO. MEDIAZIONI VOLONTARIE o DERIVANTI DA CLAUSOLA (importi ex art. 28 c. 4 e 5 del D.M. n. 150/2023) Valore della lite Imponibile Spese di avvio Imponibile Spese di mediazione totale imponibile spese primo incontro per ogni parte/centro unico di interessi TOTALE iva compresa al 22% (senza accordo) sino a € 1.000 € 40,00 € 60,00 € 100,00 € 122,00 da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 € 75,00 € 120,00 € 195,00 € 237,90 superiore a € 50.000,00 € 110,00 € 170,00 € 280,00 € 341,60 valore indeterminato basso (fino a € 1.000) € 110,00 € 60,00 € 170,00 € 207,40 valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00) € 110,00 € 120,00 € 230,00 € 280,60 valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00) € 110,00 € 170,00 € 280,00 € 341,60 MEDIAZIONI OBBLIGATORIE o DEMANDATE DAL GIUDICE (importi ridotti di 1/5 ex art. 28 c. 8 del D.M. n. 150/2023) Valore della lite Imponibile Spese di avvio Imponibile Spese di mediazione totale imponibile spese primo incontro per ogni parte/centro unico di interessi TOTALE iva compresa al 22% (senza accordo) sino a € 1.000 € 32,00 € 48,00 € 80,00 € 97,60 da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 € 60,00 € 96,00 € 156,00 € 190,32 superiore a € 50.000,00 € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 valore indeterminato basso (fino a € 1.000) € 88,00 € 48,00 € 136,00 € 165,92 valore indeterminato medio (da € 1.000,01 sino a € 50.000,00) € 88,00 € 96,00 € 184,00 € 224,48 valore indeterminato alto (superiore a € 50.000,00) € 88,00 € 136,00 € 224,00 € 273,28 Per i procedimenti di mediazione che non si concluderanno con esito negativo al primo incontro, saranno dovute ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE calcolate in conformità agli artt. 28, 29, 30 e 31 e Tabella A di cui al D.M. n. 150/2023.
Marina Piras
Marina Piras
2025-09-30 21:23:13
Numero di risposte : 19
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Le spese di mediazione sono a carico di ciascuna parte. Con la Riforma, infatti, ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Se la mediazione si conclude al primo incontro senza l’accordo, le parti non sono tenute a corrispondere ulteriori importi. Se la mediazione prosegue oltre il primo incontro, o se viene raggiunto un accordo già nel primo incontro, ciascuna parte deve corrispondere all’organismo una ulteriore indennità, i cui importi sono riportati in una Tabella ministeriale allegata al D.M. 150/2023. Tali importi sono maggiorati del 10% in caso di successo della mediazione al primo incontro e del 25% in caso di successo negli incontri successivi. Se la mediazione riguarda una delle materie obbligatorie oppure se è stata disposta dal giudice in corso di causa le indennità di mediazione per il primo incontro, così come le ulteriori spese di mediazione previste dalla tabella "A", sono ridotte del 20%.
Jole Lombardi
Jole Lombardi
2025-09-26 21:11:13
Numero di risposte : 24
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Le spese di avvio del procedimento di mediazione sono così suddivise: € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00; € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00; € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi: € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso; € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio; € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto. Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all’articolo 30, comma 1. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7. L’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall’articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento. Secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 gli importi massimi della tabella A possono essere maggiorati fino al 20% in caso di: esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; complessità delle questioni oggetto della procedura.
Isabel Silvestri
Isabel Silvestri
2025-09-16 16:47:10
Numero di risposte : 22
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Le parti sono tenute a versare un importo a titolo di indennità, comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro. Indennità di mediazione sotto riportate sono inderogabili a pena di cancellazione dell’organismo. Sono dovute le spese vive come di seguito dettagliate: Spese per accesso Unep € 10,00, Spese per la sottoscrizione del verbale di mediazione in modalità telematica con firme illimitate e conservazione a norma € 12,00, Spese rilascio copie verbali e/o documenti del fascicolo € 10,00. Il versamento integrale degli importi dovuti è condizione per il rilascio del verbale di mediazione. Ai sensi dell’art 34 comma 3 del Dm 150/2023 le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all’organismo le spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo. Le parti hanno la possibilità di proseguire la procedura con lo svolgimento di ulteriori incontri successivi al primo: se la procedura si conclude con un esito negativo ciascuna parte è tenuta a versare € 585,60 alla quale è stata già detratta la quota delle spese di primo incontro già versate. Se la procedura si conclude con un accordo conciliativo successivo al primo incontro, ciascuna parte è tenuta a versare oltre € 585,60 (per la differenza delle indennità), ulteriori € 146,40 (compresa una maggiorazione del 25% sulla differenza).