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Qual è la differenza tra un lavoro a tempo determinato e un apprendistato?

Alfonso Romano
Alfonso Romano
2025-09-16 18:15:05
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Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato anche nell’applicazione delle sanzioni in caso di licenziamento illegittimo del lavoratore. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato e in alcun caso può essere equiparato ad un contratto a termine anche nel caso di licenziamento illegittimo del lavoratore. Il contratto di apprendistato deve essere considerato a tutti gli effetti un contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia in riferimento al regime normativo previsto dalla legge 25/95 che in riferimento alla Riforma del Lavoro del 2011 e al Jobs Act. Caratteristica peculiare dell’apprendistato è l’essere un contratto di lavoro a tempo indeterminato bi-fasico: il primo periodo è a causa mista, dove alla prestazione di lavoro retribuita si aggiunge la formazione con carattere specializzante; mentre la seconda fase, condizionata al mancato recesso da parte del datore di lavoro, rientra nell’ordinaria casistica del rapporto di lavoro subordinato. In estrema sintesi, quello che la Cassazione specifica è che non va confusa la “natura duale” del contratto di apprendistato con una termine di scadenza che l’assimilerebbe ad un contratto a tempo determinato. Nonostante si tratti a tutti gli effetti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, la disciplina dell’apprendistato, recentemente modificata con il Jobs Act, prevede per il datore di lavoro la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro soltanto al termine del periodo formativo con opportuno preavviso. Il recesso anticipato, ovvero il licenziamento disciplinare illegittimo, comporta l’applicazione a carico del datore di lavoro delle sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. La sentenza della Cassazione in oggetto accolse il ricorso di un’azienda accusata dal giudice del lavoro di dover corrispondere al lavoratore apprendista, a titolo di risarcimento per licenziamento illegittimo, la somma che avrebbe percepito lavorando fino alla scadenza del contratto di apprendistato. Alla luce di quanto chiarito, la Cassazione stabilisce che in caso di licenziamento illegittimo di un lavoratore in apprendistato il datore di lavoro sarà sottoposto alle sanzioni proprie del contratto di lavoro a tempo indeterminato e il risarcimento del danno non potrà essere calcolato sulla base delle mensilità mancanti per il termine del periodo di formazione.