Quante ferie ha diritto un apprendista?

Assia Fontana
2025-09-16 23:14:20
Numero di risposte
: 25
Secondo la normativa italiana, gli apprendisti hanno diritto alle stesse ferie dei lavoratori dipendenti. Tuttavia, la legge stabilisce che le ferie spettanti agli apprendisti possono essere ridotte proporzionalmente alla durata effettiva del contratto di apprendistato. Se un apprendista ha un contratto di apprendistato della durata di 12 mesi, avrà diritto a 4 settimane di ferie, come previsto dalla legge. Se il contratto di apprendistato è di 6 mesi, il numero di settimane di ferie sarà proporzionalmente ridotto a 2 settimane. Gli apprendisti hanno diritto a prendere ferie e il diritto viene accumulato nel corso del tempo in base alla durata dell'apprendistato. Durante le ferie, gli apprendisti hanno diritto a percepire il trattamento economico previsto dal proprio contratto di apprendistato. Se, al termine del contratto di apprendistato, l'apprendista non ha utilizzato tutte le ferie spettanti, ha diritto a un'indennità economica corrispondente alle ferie non godute.

Elga Vitali
2025-09-16 21:57:10
Numero di risposte
: 26
Le ferie non possono essere inferiori ai 30 giorni per chi ha meno di 16 anni, per scendere a 20 giorni per chi ha 17 anni o più.

Sonia Rinaldi
2025-09-16 20:55:19
Numero di risposte
: 19
Il lavoratore assunto con contratto di apprendistato matura generalmente 26 giorni di ferie annue, ad eccezione di casi in cui il numero varia in base al CCNL di riferimento.
Le ferie non godute, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, dimissioni o licenziamento, saranno liquidate insieme ai ratei di mensilità aggiuntive in busta paga (tredicesima e quattordicesima mensilità, se previste dal contratto), tenendo conto delle tempistiche previste da ogni CCNL.
Se il datore di lavoro non provvede alla liquidazione, l’apprendista dovrà rivendicare il saldo tramite una comunicazione che interrompa il termine della prescrizione di 10 anni e, in un secondo momento, rivolgersi ad un avvocato per avviare un ricorso giudiziario.
In caso di ricorso, spetteranno all’apprendista, oltre gli oneri proventi dal contratto, anche gli interessi e la rivalutazione monetaria maturata.

Monia Mazza
2025-09-16 20:51:11
Numero di risposte
: 19
Il lavoratore ha il diritto irrinunciabile a ferie annuali retribuite, come se stesse svolgendo la regolare attività lavorativa. La durata minima è fissata in quattro settimane con la facoltà di estensione da parte dei contratti collettivi nazionali. La maturazione delle ferie è strettamente collegata alla effettiva prestazione di lavoro, che può includere anche periodi di prova o di assenza quali: l’astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità; il congedo matrimoniale; l’infortunio sul lavoro; la malattia; gli incarichi presso i seggi elettorali. In caso di malattia durante il periodo di ferie, le ferie sono sospese perché, in caso contrario, verrebbe meno il loro scopo principale: consentire il recupero delle energie psico-fisiche attraverso il riposo e la ricreazione. Non rientrano invece nel calcolo delle ferie i periodi di assenza per: congedi parentali; malattia del bambino; l’aspettativa sindacale per cariche elettive; scioperi; preavviso non lavorato; sospensione dal lavoro con ricorso alla Cassa Integrazione a zero ore. Nella gestione delle ferie del lavoratore apprendista e dipendente, il datore di lavoro deve realizzare un equo compromesso tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore.

Valentina Pagano
2025-09-16 18:57:28
Numero di risposte
: 28
Vengono riconosciuti, quindi, ferie e permessi retribuiti come regolati dal contratto collettivo di settore.
L’indennità di malattia gli spetti fino a un massimo di 180 giorni all’anno e sono coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità e vecchiaia.
Viene garantita anche la maternità retribuita, sia quella obbligatoria (5 mesi) sia quella facoltativa (altri 6 mesi con stipendio al 30%).
In questo caso, come nel caso di assenze per malattia e infortunio superiori a 30 giorni, la durata del contratto può essere prolungata per il periodo corrispondente.
Certamente il grado di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni deve essere proporzionato rispetto al percorso formativo, ma per quanto riguarda ad altri doveri, per l’apprendista non ci sono eccezioni.
Pensa ad esempio, all’osservanza delle direttive aziendali, al rispetto delle procedure operative e dei protocolli di sicurezza, all’utilizzo dei dispositivi di protezione.
Oppure al rispetto dei colleghi e alla custodia dei beni e macchinari aziendali.
In tutte queste ipotesi Il lavoratore in apprendistato ha gli stessi doveri di tutti gli altri colleghi.
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