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Quali sono le spese straordinarie che si possono sostenere in un condominio?

Luca Riva
Luca Riva
2025-10-02 09:57:53
Numero di risposte : 21
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L’amministratore di condominio ha il potere di effettuare spese per lavori di manutenzione straordinaria senza previa autorizzazione dell’assemblea condominiale solo quando tali lavori rivestono carattere di “urgenza”. L’urgenza è definita come la necessità di intervenire immediatamente per evitare un danno imminente e irreparabile al condominio o ai singoli condomini. La giurisprudenza ha chiarito che l’urgenza richiede anche la necessità di manutenzione ed include le situazioni in cui l’intervento non può essere differito senza che si verifichino danni o pericoli. Se un guasto improvviso all’impianto elettrico o idraulico minaccia la sicurezza o la funzionalità dell’edificio, l’amministratore può intervenire immediatamente per effettuare le riparazioni necessarie. In caso di infiltrazioni d’acqua che potrebbero causare danni strutturali o compromettere la sicurezza dei residenti, l’amministratore può disporre lavori urgenti per riparare il tetto o le pareti. Dopo un’alluvione o un evento meteorologico estremo, l’amministratore può ordinare la rimozione di acqua e detriti per prevenire ulteriori danni alle strutture comuni. Se si verifica un danno che compromette la sicurezza, come la rottura di un parapetto, di una ringhiera, di un cornicione, di una scala o l’apertura di una buca sul marciapiede, l’amministratore può intervenire per ripararlo immediatamente o quantomeno recintando l’area. In caso di guasto di un ascensore che rappresenta un rischio per la sicurezza degli utenti, l’amministratore può ordinare la riparazione urgente.
Gelsomina Gatti
Gelsomina Gatti
2025-09-18 17:02:31
Numero di risposte : 23
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Le spese straordinarie nel contesto condominiale richiedono una gestione oculata e una comprensione approfondita delle normative vigenti per capire come affrontarle, tutelando l’attività e la figura dell’Amministratore. Nel campo condominiale, le spese straordinarie hanno una definizione ben precisa nei termini degli artt. 1004 – Spese a carico dell’usufruttuario e 1005 – Riparazioni straordinarie del Codice Civile. Come definite dalla legislazione, queste spese vanno al di là della semplice gestione ordinaria dell’immobile: queste infatti si rendono necessarie in occasioni particolari e non sono parte della gestione consueta e annuale del fabbricato. Pulire le scale dunque è un esempio di spesa ordinaria, mentre rifare le scale rientra nelle spese straordinarie. L’art. 1136, comma 4, del Codice Civile stabilisce inoltre che per l’approvazione delle spese straordinarie sia necessaria una maggioranza più robusta rispetto a quella per le spese ordinarie, garantendo così una maggiore tutela nei confronti dei condomini. È importante notare che, in caso di immobili in usufrutto, le spese straordinarie sono a carico del nudo proprietario, mentre le ordinarie sono a carico dell’usufruttuario.