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Cosa succede se non pago i lavori straordinari condominiali?

Gilda Neri
Gilda Neri
2025-09-18 20:40:39
Numero di risposte : 27
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Nel caso in cui non ricorrano queste fattispecie e, quindi, ci sia l'obbligo di pagare, se ciò non viene fatto il condominio potrà richiedere al giudice un decreto ingiuntivo. Ciò è possibile anche nel caso in cui nell'abitazione vivano minori, portatori di handicap e anziani. Chi non era presente può impugnarla entro 30 giorni dalla ricezione del verbale. Una seconda possibilità di non pagare si ha qualora siano approvate innovazioni gravose o voluttuarie, che siano suscettibili di godimento separato. In questo caso, chi abbia votato contro o si sia astenuto potrà non pagare i suddetti lavori, con la conseguenza di non poter usufruire delle opere che non sono indispensabili per la conservazione dell'edificio. La giurisprudenza afferma che la maggioranza dell'assemblea condominiale non può abusare della propria posizione per imporre alla minoranza spese per essa insostenibili. In questo caso è possibile impugnare la delibera assembleare - da parte di chi si sia astenuto o abbia votato contro la proposta - entro 30 giorni dalla votazione.
Abramo Sala
Abramo Sala
2025-09-18 18:50:37
Numero di risposte : 32
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Se i lavori straordinari non vengono eseguiti, i condomini che hanno regolarmente versato la propria quota, hanno il diritto di richiederne la restituzione. Il condomino deve dare la prova dell'effettiva mancata esecuzione dei lavori, oltreché dell'inesistenza sopravvenuta del titolo in forza del quale il versamento era stato eseguito. Il Giudice di merito ha chiarito come il condomino, che ha versato la quota relativa a lavori straordinari deliberati e mai eseguiti, abbia pieno diritto alla restituzione ex art. 2033 c.c. L'amministratore ha l'obbligo di agire con diligenza e professionalità; la sua inadempienza può costituire causa di risoluzione giudiziale del contratto di mandato, con contestuale richiesta di risarcimento danni da parte dei condomini. Il condomino interessato deve formalmente chiedere all'Amministratore la restituzione delle somme. Nel caso di fallimento anche della procedura conciliativa, il condomino potrà rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere la restituzione dell'indebito. Avviata la causa, il giudice, a seconda dei casi, ordinerà la restituzione degli importi e, se necessario, condannerà l'amministratore al risarcimento del danno.