Un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie.
La deliberazione è nulla quando è priva dei suoi elementi essenziali, oppure quando il suo oggetto è illecito o impossibile.
Si pensi, ad esempio, a una decisione assunta al di fuori dell’assemblea oppure solo oralmente: in casi del genere il condomino non potrebbe mai essere obbligato a partecipare alla spesa deliberata.
Secondo la legge, quando il condominio è costituito da più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.
Ebbene, in un condominio parziale ogni gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà.
Infine, con specifico riferimento alle innovazioni, cioè ai lavori che comportano una modifica sostanziale del bene comune tanto da mutarne la destinazione, la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese, purché l’opera: comporti una spesa molto gravosa oppure abbia carattere voluttuario; consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata.
Ad esempio, il condomino che non è interessato alla trasformazione del piazzale antistante al condominio in un parco dotato di piscina, potrà sottrarsi all’esborso purché però non acceda alla nuova opera.
In un condominio parziale every gruppo di condòmini paga le spese relative al proprio fabbricato, ripartite secondo il criterio ordinario del valore della proprietà.
Ciò vale tanto per le spese ordinarie che per quelle straordinarie.
Si tratta dell’ipotesi del cosiddetto “condominio parziale”, che ricorre tutte le volte in cui tutte l’edificio risulta, per caratteristiche strutturali e funzionali, destinato al servizio e/o al godimento in modo esclusivo di una parte soltanto dell’edificio in condominio, venendo in tal caso meno il presupposto per il riconoscimento di una contitolarità necessaria di tutti i condomini su quel bene.
In sintesi un condomino può validamente rifiutare di contribuire alla spesa straordinaria deliberata dall’assemblea in tre occasioni, e cioè quando: la delibera è nulla, i lavori riguardano beni destinati a servire solo una parte dell’intero fabbricato o si tratta di innovazioni gravose o voluttuarie.
Infine, in quanto alle innovazioni, cioè ai lavori che comportano una modifica sostanziale del bene comune tanto da mutarne la destinazione, la legge stabilisce che i condòmini non interessati possono rifiutarsi legittimamente di contribuire alle spese, purché l’opera: comporti una spesa molto gravosa oppure abbia carattere voluttuario; consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata.
La legge, quando il condominio è costituito da più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, stabilisce che le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità.