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Come vengono suddivise le spese straordinarie in un condominio?

Artemide Ferretti
Artemide Ferretti
2025-10-09 07:50:56
Numero di risposte : 23
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Le spese straordinarie si ripartiscono in base alla natura dell’intervento e alla tabella millesimale del condominio. Art. 1123 c.c. prevede che, salvo diversa convenzione: Le spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell’edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Questo vuol dire che chi possiede un appartamento con maggior numero di millesimi, pagherà una quota maggiore. In alcuni casi, però, il condominio adotta tabelle specifiche per spese particolari: Tabella scale Tabella riscaldamento Tabella box o locali accessori L’amministratore, prima di procedere alla ripartizione, dovrà identificare la tabella corretta, verificare eventuali accordi diversi o criteri personalizzati approvati dall’assemblea.
Rodolfo Negri
Rodolfo Negri
2025-10-02 20:21:54
Numero di risposte : 25
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La ripartizione delle spese straordinarie avviene sulla base dei millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione nel regolamento condominiale o accordo tra i condomini. In alcuni casi, tuttavia, la ripartizione può seguire criteri specifici: Uso differenziato: Se l’intervento riguarda una parte comune utilizzata solo da alcuni condomini, i costi possono essere ripartiti solo tra i beneficiari. Proprietà esclusiva: Se i lavori riguardano una parte dell’edificio di proprietà esclusiva di un condomino, le spese possono essere interamente a suo carico, salvo diversa indicazione. È importante sottolineare che il principio generale è quello dell’equa suddivisione delle spese, in modo da evitare disparità o favoritismi.
Giuseppina Serra
Giuseppina Serra
2025-09-18 17:01:34
Numero di risposte : 31
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Le spese straordinarie sono tutte quelle che non rientrano nella manutenzione ordinaria e quotidiana del condominio. La regola generale è prevista dall’art. 1123 del Codice Civile: “le spese vanno ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione nel regolamento condominiale o approvazione unanime di un criterio differente in assemblea” Secondo la Cassazione Civile, Sez. II, sent. n. 1137/2020: “Le spese straordinarie si distinguono da quelle ordinarie non in base al criterio della periodicità, ma alla natura dell’intervento, alla sua rilevanza e al suo costo” In caso di immobile locato, la distinzione è netta: Il proprietario (locatore) è responsabile del pagamento delle spese straordinarie; L’inquilino (conduttore) sostiene esclusivamente le spese ordinarie, come piccole manutenzioni, pulizia scale, luce delle parti comuni, ecc.