La regola generale è prevista dall’art. 1123 del Codice Civile: “le spese vanno ripartite tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, salvo diversa disposizione nel regolamento condominiale o approvazione unanime di un criterio differente in assemblea”.
Il proprietario (locatore) è responsabile del pagamento delle spese straordinarie.
L’inquilino (conduttore) sostiene esclusivamente le spese ordinarie, come piccole manutenzioni, pulizia scale, luce delle parti comuni, ecc.
Secondo la Cassazione Civile, Sez. III, sent. n. 2691/2019: “Nella locazione, le spese per lavori straordinari restano a carico del locatore, anche se derivanti da una deliberazione assembleare successiva alla stipula del contratto”.
Secondo l’art. 1576 c.c.: “Il locatore deve eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccetto quelle di piccola manutenzione, che restano a carico dell’inquilino”.
Se un immobile viene venduto dopo l’approvazione dei lavori straordinari ma prima del pagamento, il responsabile nei confronti del condominio è il venditore, ovvero il proprietario al momento della delibera.