Chi acquista un appartamento deve pagare i lavori già deliberati?

Annamaria Bianco
2025-09-18 21:55:10
Numero di risposte
: 28
Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Il principio più rilevante in materia di spese straordinarie è quello secondo cui risponde delle spese chi era proprietario al momento della delibera assembleare.
La Corte di Cassazione, con diverse sentenze, ha stabilito che l’obbligo di contribuire alle spese straordinarie nasce nel momento in cui l’assemblea condominiale approva i lavori.
Se l’assemblea delibera il rifacimento del tetto il 10 maggio 2025, ma il rogito di vendita dell’appartamento avviene il 15 giugno 2025, le spese restano a carico del vecchio proprietario.
L’acquirente si assume l’onere delle spese straordinarie già deliberate prima della data del rogito.
E se i lavori non sono ancora stati deliberati, allora il pagamento sarà a carico del nuovo proprietario, che parteciperà anche all’assemblea relativa alla loro approvazione.

Mietta Vitale
2025-09-18 18:37:54
Numero di risposte
: 22
Il Tribunale ha accolto le difese del condomino, condannando parte venditrice al pagamento di quanto dovuto per i lavori straordinari eseguiti.
Per gli interventi di natura straordinaria, l’obbligo di partecipazione alle spese condominiali sorge alla data della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione delle opere.
Chi è proprietario dell’immobile alla data della delibera di approvazione dei lavori sarà colui che dovrà sostenerne tutti i relativi costi.
Se successivamente alla delibera che approva la spesa straordinaria l’immobile viene venduto, l’acquirente potrà quindi pretendere che il venditore sostenga le spese che l’assemblea condominiale ha deliberato.
È fatta salva ovviamente la facoltà per acquirente e venditore di accordarsi diversamente.

Gilda Bruno
2025-09-18 17:55:31
Numero di risposte
: 15
I lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale devono essere pagati dal soggetto che era proprietario dell’appartamento al momento in cui i lavori vennero deliberati.
Se i lavori vengano eseguiti e pagati dopo la stipula del contratto di compravendita, se ne deve far carico il venditore.
La decisione della Cassazione stabilisce che i costi di detti lavori gravano su chi era proprietario al momento dell’approvazione della delibera, anche se poi le opere siano state, in tutto o in parte, realizzate in epoca successiva alla stipula del contratto di compravendita.
Ne consegue che l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio venditore, se il condominio abbia preteso il pagamento di dette spese dal compratore.
Resta fermo che è pur sempre possibile, nel contratto di compravendita, pattuire che i costi dei lavori decisi prima del contratto di compravendita siano a carico della parte acquirente.

Claudia Neri
2025-09-18 16:48:01
Numero di risposte
: 22
Se la compravendita dell’unità immobiliare è successiva a tale deliberazione, i lavori, o meglio, il pagamento dei lavori, spetta a chi era proprietario al momento della decisione condominiale.
Pertanto, a seguito della summenzionata sentenza della Cassazione, il costo dei lavori, grava su chi detiene la proprietà al momentodell’approvazione della delibera.
Di conseguenza, una volta disposti i lavori per la manutenzione straordinaria dell’appartamento, mediante disposizione della deliberazione assembleare, di norma, i costi spettano al venditore.
Questo se non convenuto diversamente, mediante un accordo tra compratore e venditore.
Il già citato comma 4 dell’art 64 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, dispone che, in caso di compravendita di un immobile, le spese relative all’anno in cui è avvenuto il passaggio di proprietà, e per l’anno precedente alla compravendita, possano essere chiamati in causa sia l’acquirente che il venditore.
Il pagamento può essere richiesto per intero o in parte, sia all’uno che all’altro soggetto.
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