Il termine “privativa industriale” si riferisce a un diritto esclusivo attribuito al “creatore/inventore”, conferito dall’ordinamento per tutelare l’oggetto del suo ingegno.
Questo diritto esclusivo consiste nella possibilità di opporsi a qualunque uso non autorizzato della propria opera o invenzione.
La privativa industriale si pone come obiettivo la protezione di autori e imprenditori per salvaguardarli da appropriazioni e sfruttamenti indebiti del proprio lavoro.
Salvaguardare la propria esclusività, lo sforzo intellettuale e creativo è dunque fondamentale anche in un’ottica economica e di mercato.
Vi sono diverse tipologie di privativa industriale, ciascuna ben delineata e con apposite misure di tutela.
Nello specifico le privative possono essere suddivise in tre categorie: marchi, brevetti, design e modello.
La privativa industriale viene trattata principalmente nel Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. N.30 del 10 febbraio 2005), che stabilisce: “Ai fini dei presente codice, l’espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.”
I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal presente codice.
La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale.
Sono oggetto di brevettazione le invenzioni, i modelli di utilità, le nuove varietà vegetali.
Sono oggetto di registrazione i marchi, i disegni e modelli, le topografie dei prodotti a semiconduttori.
Sono protetti, ricorrendone i presupposti di legge, i segni distintivi diversi dal marchio registrato, le informazioni aziendali riservate, le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.
L’attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo e dà luogo a titoli soggetti ad un regime speciale di nullità e decadenza sulla base delle norme contenute nel presente codice.
La privativa industriale comprende marchi, brevetti, design e modelli, ognuno con specifiche caratteristiche e requisiti di registrazione e protezione.