Come posso dimostrare la proprietà intellettuale di un'opera?

Liliana Morelli
2025-09-30 09:56:46
Numero di risposte
: 27
Chi crea un'opera letteraria, scientifica o artistica originale, come poesie, articoli, film, canzoni o sculture, è tutelato dal diritto d'autore o copyright.
Nei paesi dell'UE il copyright tutela la proprietà intellettuale fino a 70 anni dalla morte dell'autore, oppure 70 anni dalla morte dell'ultimo superstite in caso di opere realizzate collettivamente.
La tutela del copyright conferisce i seguenti diritti esclusivi: diritti economici, che garantiscono il controllo sull'opera e una retribuzione in caso di uso tramite vendita o licenza diritti morali, che di solito tutelano i diritti di rivendicare la paternità dell'opera e di respingere eventuali modifiche.
Chi crea un'opera letteraria, scientifica o artistica è automaticamente tutelato dal diritto d'autore, che prende inizio dal momento della creazione dell'opera, per cui non occorre seguire alcuna procedura particolare.
È possibile apporre all'opera un avviso sul copyright, come ad esempio il testo "Tutti i diritti riservati", oppure il simbolo seguito dall'anno di creazione dell'opera.
Puoi anche registrare il tuo diritto d'autore tramite un fornitore di servizi dedicato, cosa che può essere utile per dimostrare l'esistenza della tua opera in un determinato momento.

Felice Bellini
2025-09-20 17:29:38
Numero di risposte
: 19
L'autore ha diverse possibilità per dimostrare di essere il titolare dei diritti in caso di contenzioso. È ad esempio possibile produrre delle testimonianze o depositare l'opera presso un notaio o un avvocato per dimostrare di essere stati in possesso dell'opera in un determinato momento. La legge sul diritto d'autore prevede poi la presunzione della qualità d’autore secondo cui fino a prova del contrario, è considerato autore chi è indicato come tale con il suo nome, con uno pseudonimo o con un segno distintivo sugli esemplari dell’opera o nella pubblicazione di quest’ultima.

Cassiopea Conte
2025-09-20 14:50:17
Numero di risposte
: 20
La Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali e il Diritto d’Autore del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, già dall’anno 2012, ha promosso l’iniziativa “Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d’autore, una prova in più per la creatività”.
Con tale iniziativa, la Direzione Generale ha diffuso le informazioni riguardanti il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul diritto d’autore ex art. 103 Legge 2 2 aprile 1941, n.633, la sua funzione di efficacia e la possibilità da parte dell’autore di precostituirsi una prova circa la paternità dell’opera dallo stesso realizzata e del fatto della sua pubblicazione.
Il materiale informativo riguardante detto Registro, nonché quello relativo alle formalità per effettuare il deposito delle opere e dei progetti è reperibile al seguente link: http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/dirgenerale/servizioiii/guida.
Leggi anche
- Cos'è il diritto di proprietà intellettuale?
- In che modo posso rispettare i diritti di proprietà intellettuale?
- Cosa sono i diritti di privativa intellettuale?
- Cosa regolamenta i diritti di proprietà intellettuale delle opere creative?
- Cosa vuol dire violare la proprietà intellettuale?
- Come posso proteggere la mia proprietà intellettuale?
- Cosa costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale?
- Cosa si intende per proprietà intellettuale?
- Quando si viola il copyright?
- Che cos'è la violazione della proprietà intellettuale?
- Quanto costa la proprietà intellettuale?
- Cosa comporta la violazione della proprietà privata?
- Come posso evitare di violare il copyright?