Proprietà intellettuale Insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico.
Possono essere protetti da p. i. invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni.
Il concetto stesso di p. i. è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright.
La prima fa riferimento ai marchi e ai segni distintivi.
La seconda categoria, invece, riguarda i diritti di proprietà volti a stimolare l’innovazione.
I diritti di p. i. si esprimono, quindi, in diverse forme, a seconda del tipo di prodotto cui sono associati.
La legge sul diritto d’autore, alla sua origine dedicata solo alla tutela dei prodotti relativi alla scrittura, è stata aggiornata nel 2000 con estensione in modo esplicito della protezione a molte nuove tipologie di creazioni.
I diritti di p. i. vengono assicurati dai Paesi per due principali motivi: da un lato, offrendo una protezione legale del prodotto, forniscono l’incentivo al creatore di investire nella creazione e allo stesso tempo regolano l’accesso da parte di terzi a tale prodotto.