Non è possibile il pagamento delle ferie arretrate nel corso del rapporto di lavoro, ovviamente possibile nel caso di cessazione che sia per dimissioni o licenziamento o fine rapporto a termine.
Le ferie residue, quindi, non vengono perse dal lavoratore.
È prevista un’eccezione nella possibilità di pagamento dei giorni di ferie eccedenti le 4 settimane.
Obbligo di pagamento dei contributi sull’importo delle ferie non godute, scaduto il termine dei 18 mesi, contributi che verranno poi conguagliati nei mesi di godimento effettivo di quelle giornate di ferie residue.
I dirigenti e gli impiegati apicali hanno un rapporto di lavoro differente dagli altri lavoratori, senza vincoli di orario di lavoro, con la possibilità di decidere le ferie in autonomia, senza ingerenze del datore di lavoro.
Per questo motivo se non le godono, non hanno diritto all’indennità sostitutiva salvo che comprovino che il mancato godimento sia stato causato da necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, altrimenti “si perdono”.
Ancora la sentenza della Corte di Giustizia UE 218/2022 del 18.01.2021, che ha sancito la perdita della retribuzione per ferie non godute per motivi del lavoratore pur in presenza di richiesta di godimento da parte del datore di lavoro.
La prescrizione delle ferie non godute è decennale.