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Quando si configura il reato di concorrenza sleale?

Clara Benedetti
Clara Benedetti
2025-09-24 10:29:50
Numero di risposte : 9
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Semplificando, si può dire che configura un'ipotesi di concorrenza sleale qualsiasi atto contrario ai principi della correttezza professionale che arreca un danno a un concorrente. Le tecniche e le pratiche sleali che rientrano nella fattispecie della concorrenza sleale sono variegate e numerose: In riferimento ai comportamenti sleali che provengono dall'esterno, si pensi a tutti quei casi in cui un'azienda pubblica contenuti diffamatori online oppure diffonde notizie false sui prodotti di una sua diretta concorrente al solo fine di screditarla e di arrecarle pregiudizio; oppure quando la prima mette in commercio un bene ricopiando di sana pianta i segni distintivi (marchio, logo, insegne) di una competitor, legalmente registrati e per i quali non siano state da lei fornite autorizzazioni alla commercializzazione o diffusione. L'imitazione fedele di prodotti di un’azienda rivale ha la finalità di creare confusione sul mercato, causando un danno non solo alla azienda lesa ma a tutti i consumatori. C’è da ricordare infatti che questo tipo di atti illeciti, non danneggiano soltanto l'imprenditore ma anche tutti i clienti che entrano in contatto con questi prodotti o servizi e che vengono privati della possibilità di ricevere una corretta ed onesta informazione, tale da permettergli una scelta libera e consapevole del prodotto o servizio di cui necessitano. Si pensi inoltre alla pratica scorretta del dumping: alla vendita cioè da parte di una impresa dei propri prodotti ad un prezzo estremamente basso, effettuata con il solo fine di eliminare la concorrenza; oppure ancora allo storno dei dipendenti, a quella pratica che consiste cioè nel convincere i dipendenti di un'azienda diretta concorrente a dimettersi per poi venire assunti dal player scorretto al solo scopo di nuocere all'azienda rivale per arrivare a informazioni interne riservate di cui quei lavoratori erano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto lavorativo con la prima. In riferimento ai comportamenti sleali provenienti dall'interno invece, si pensi ad esempio al sabotaggio industriale che si verifica quando uno o più dipendenti sabotano i macchinari, interrompendo forzatamente la produzione con lo scopo di arrecare un enorme danno all'azienda. Oppure a quei casi in cui uno dei soci si mette in proprio aprendo una ditta nello stesso settore merceologico dell'azienda in cui figura come socio, intestandola ad uno o più prestanomi, arrecando un danno considerevole ai suoi soci che magari sono all'oscuro di tutto. Si pensi inoltre alla violazione dei patti di non concorrenza ossia di quei patti mediante cui l'ex dipendente di un'azienda si impegna, sotto determinate condizioni, a non svolgere attività concorrenziale nei riguardi dell'ex datore di lavoro ma che poi non li rispetta. Oppure ai casi più gravi di spionaggio industriale, quando preziosi segreti industriali e informazioni altamente riservate vengono sottratte per il tramite di microspie e registratori nascosti piazzati in modo strategico nei locali aziendali ove si prendono le decisioni più importanti (sale riunioni, uffici dei manager, ecc.) oppure per mezzo di accessi abusivi ai sistemi informatici aziendali. La casistica in questione, insomma, è davvero sconfinata. In sostanza, tutte queste tecniche e pratiche scorrette, pur diverse tra di loro, sono accomunate dalla medesima finalità di arrecare danni consistenti all'impresa che si ha nel mirino.
Gioacchino De Santis
Gioacchino De Santis
2025-09-24 07:08:04
Numero di risposte : 25
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Il reato di concorrenza sleale non esiste, ma ci sono norme civili e penali che vengono in soccorso. I risvolti della concorrenza sleale, però, possono rilevare anche in ambito penalistico. In particolare, è possible che in taluni, estremi, casi si possano configurare delle fattispecie di reato. Fra queste possiamo per esempio annoverare: Art. 615-ter c.p., accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico che punisce sia l’accesso abusivo al sistema informatico protetto da misure di sicurezza, che il mantenimento all’interno del sistema informatico contro la volontà di chi legittimamente ne è titolare. Art. 623 c.p., rivelazione di segreti scientifici o industriali, che rende illegittima la condotta di chi, venuto a conoscenza di notizie destinate a rimanere segrete in tema di scoperte o invenzioni scientifiche o applicazioni industriali per ragione della sua professione, le rivela o le impiega a proprio o altrui profitto. Si sono, infine, registrati diversi casi in tema di concorrenza sleale in cui si è ritenuto configurabile il reato ex art. 646 c.p. di appropriazione indebita nel caso in cui il concorrente o l’ex dipendente si appropri indebitamente di disegni tecnici, liste clienti, documenti appartenenti all’impresa dove lavorava e successivamente li utilizzi per trarne profitto.