La concorrenza sleale si dimostra attraverso atti confusori, denigratori, appropriazione di pregi e uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale.
Gli atti confusori creano confusione con i prodotti o l’attività di un concorrente attraverso l’uso di nomi o segni distintivi simili, o l’imitazione servile dei prodotti altrui.
Gli atti denigratori e appropriazione di pregi si tratta della diffusione di notizie o apprezzamenti sui prodotti o sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, oppure dell’appropriazione dei pregi dei prodotti o dell’impresa altrui.
La giurisprudenza ha chiarito che per configurare la concorrenza sleale per denigrazione, le notizie devono essere false o esagerate e idonee a danneggiare l’altrui reputazione.
L’uso di mezzi non conformi alla correttezza professionale comprende qualsiasi comportamento contrario ai principi di lealtà e correttezza professionale, idoneo a danneggiare l’altrui azienda, come lo storno di dipendenti, sviamento di clientela, concorrenza parassitaria, violazione di segreti commerciali e agganciamento.
Per configurare lo storno come concorrenza sleale, è necessario dimostrare l’animus nocendi, ovvero l’intenzione di nuocere al concorrente.
La concorrenza sleale può essere dimostrata anche attraverso la violazione di segreti commerciali, che consiste nell’acquisizione e l’uso illecito di informazioni riservate o know-how di un concorrente.
Inoltre, l’agganciamento, che consiste nel trarre vantaggio dalla notorietà di un concorrente, sfruttando la sua immagine o i suoi segni distintivi, è un altro esempio di concorrenza sleale.