Il divieto del ricorso al lavoro intermittente è comunque previsto dalla norma, il Dlgs 81/2015, all’art. 13 comma 5.
Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari.
Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16.
Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
La Corte dei conti Lazio, sezione giurisdizionale, ha sancito con sentenza n. 585 del 2022, il divieto per la pubblica amministrazione di avvalersi del contratto di lavoro intermittente.
I magistrati hanno evidenziato gli estremi del danno erariale nel caso di comprovata mancata o insufficiente prestazione resa dai lavoratori dell’ente locale.