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Qual è il divieto relativo al contratto di lavoro intermittente?

Clea Pagano
Clea Pagano
2025-09-25 01:32:34
Numero di risposte : 26
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Il divieto del ricorso al lavoro intermittente è comunque previsto dalla norma, il Dlgs 81/2015, all’art. 13 comma 5. Le disposizioni della presente sezione non trovano applicazione ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni In ogni caso, con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16. Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni. La Corte dei conti Lazio, sezione giurisdizionale, ha sancito con sentenza n. 585 del 2022, il divieto per la pubblica amministrazione di avvalersi del contratto di lavoro intermittente. I magistrati hanno evidenziato gli estremi del danno erariale nel caso di comprovata mancata o insufficiente prestazione resa dai lavoratori dell’ente locale.
Danuta Conte
Danuta Conte
2025-09-24 23:44:40
Numero di risposte : 27
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Il contratto di lavoro intermittente è vietato: per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; per svolgere le stesse mansioni di lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati oggetto di licenziamenti collettivi, di sospensione o di riduzione di orario; per le aziende che non sono in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Lamberto Fabbri
Lamberto Fabbri
2025-09-24 19:44:36
Numero di risposte : 18
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Il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Tale contingentamento non si applica ai settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.