Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali: durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
trattamento economico e normativo;
forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione;
tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità.
La chiamada del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto.
Il lavoratore che presta attività in un giorno festivo ha diritto, a prescindere dalla tipologia di festività che ricorre:
al trattamento economico per la festività;
alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale.
È opportuno che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione la possibilità di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento dell’attività nei giorni festivi così da acquisirne la preventiva disponibilità, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato.
L'ordine di servizio per la prestazione di lavoro nel giorno festivo deve essere trasmesso al lavoratore, preferibilmente in forma scritta.
In caso di lavoro prestato durante le festività, al lavoratore spetta la retribuzione normale oraria o giornaliera unitamente alla maggiorazione per lo straordinario festivo.