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Quali sono le regole per il lavoro straordinario in un contratto a chiamata?

Gilda Bruno
Gilda Bruno
2025-10-22 04:42:39
Numero di risposte : 15
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Il contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere, quali elementi essenziali: durata e ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto; luogo e modalità della eventuale disponibilità e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che non può essere inferiore a un giorno lavorativo; trattamento economico e normativo; forme e modalità della chiamata e di rilevazione della prestazione; tempi e modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità. La chiamada del lavoratore è ammessa per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio mobile con il medesimo datore di lavoro, tenendo conto solo delle giornate di effettivo lavoro svolto. Il lavoratore che presta attività in un giorno festivo ha diritto, a prescindere dalla tipologia di festività che ricorre: al trattamento economico per la festività; alla retribuzione dovuta per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata, maggiorata, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o aziendale. È opportuno che il datore di lavoro specifichi nella lettera di assunzione la possibilità di richiedere, previo assenso del lavoratore, lo svolgimento dell’attività nei giorni festivi così da acquisirne la preventiva disponibilità, nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003 e l’erogazione delle maggiorazioni economiche previste dal CCNL applicato. L'ordine di servizio per la prestazione di lavoro nel giorno festivo deve essere trasmesso al lavoratore, preferibilmente in forma scritta. In caso di lavoro prestato durante le festività, al lavoratore spetta la retribuzione normale oraria o giornaliera unitamente alla maggiorazione per lo straordinario festivo.
Assia Barone
Assia Barone
2025-10-16 20:02:51
Numero di risposte : 16
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Il datore di lavoro che richiede al lavoratore intermittente prestazioni di lavoro per più di 40 ore settimanali, o oltre la diversa durata dell’orario settimanale previsto dal Ccnl, ha l’obbligo di erogare al lavoratore le maggiorazioni per il lavoro straordinario, al pari di un qualsiasi lavoratore subordinato. La legge prevede che l’orario di lavoro settimanale normale sia pari a 40 ore settimanali ma alcuni Ccnl prevedono un orario settimanale inferiore. La legge considera lavoro straordinario qualsiasi prestazione di lavoro svolta dal lavoratore oltre il normale orario di lavoro settimanale previsto dalla legge o dal Ccnl di riferimento. Al lavoratore a chiamata spetta lo stesso trattamento economico e normativo spettante ad un lavoratore di pari livello e di pari mansioni assunto con contratto di lavoro subordinato. Al lavoratore a chiamata può essere richiesto di svolgere prestazioni di lavoro straordinario. Durante le chiamate relative ad un contratto di lavoro intermittente valgono le regole generali previste per il contratto di lavoro subordinato.
Albino Vitale
Albino Vitale
2025-10-06 19:35:54
Numero di risposte : 21
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È orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Tale disciplina, si applica a tutte le forme di lavoro subordinato fatte salve le esclusioni espressamente contemplate agli articoli 2 e 16 del medesimo decreto. Il decreto legislativo n. 81 del 2015 nel disciplinare l’istituto del lavoro a chiamata prevede che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato : dal principio di proporzionalità, ossia deve essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione, per cui il lavoratore intermittente non puo ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello e trovano applicazione in misura “proporzionale” tutti gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato. Alla luce del quadro normativo sopra riportato,la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l’applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro. Il legislatore non abbia imposto alcun obbligo contrattuale in merito all’orario ed alla collocazione temporale della prestazione lavorativa ma la medesima circolare aveva ribadito a proposito del lavoro intermittente che si tratta “[…] pur sempre di un contratto di lavoro dipendente, ragione per cui la libera determinazione delle parti contraenti opera, (...) nell’ambito della normativa di legge e di contratto collettivo applicabile, con specifico riferimento alla disciplina in materia di orario di lavoro.”