Qual è la sanzione per la mancata comunicazione del lavoro intermittente?
Vincenza De luca
2025-10-27 07:10:17
Numero di risposte
: 23
In caso di mancata comunicazione preventiva della chiamata tramite il modello UNI_Intermit-tente, la SANZIONE AMMINISTRATIVA è pari ad un importo compreso tra euro 400,00 ed euro 2.400,00 per ciascun lavoratore per il quale è stata omessa la comunicazione.
La comunicazione preventiva di chiamata del lavoratore può essere modificata o annullata attraverso l’invio di una comunicazione prima dell’inizio della prestazione o se il lavoratore non si presenta, entro le 48 ore successive.
Nel caso in cui la comunicazione già inviata non venga modificata o annullata, la prestazione lavorativa è da ritenersi effettuata.
Pericle Coppola
2025-10-29 11:04:34
Numero di risposte
: 18
Per ciascun lavoratore per il quale sia stata omessa la comunicazione preventiva alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica, come disciplinata dall’art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 venga applicata una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 400 ad euro 2.400.
Nel confermare l’obbligo di comunicazione preventiva della chiamata (prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata fino a 30 giorni) alla Direzione territoriale del lavoro con relativa sanzione pecuniaria amministrativa non diffidabile.
Valgono ancora le indicazioni offerte dalla Circolare n. 18/2012 laddove si precisa che la sanzione amministrativa si applica anche alla chiamata del lavoratore in giorni diversi da quelli inizialmente comunicati.
Ne deriva, dunque, che il datore di lavoro, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, sarà ammesso esclusivamente al pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981 (il doppio del minimo o il terzo del massimo edittalmente fissati nella norma), nella misura pari a 800 euro per ciascuna comunicazione omessa e per ciascun lavoratore al quale la stessa faccia riferimento.
Non soltanto la mera omissione della comunicazione risulta sanzionabile, ma anche l’avere effettuato la comunicazione con modalità e strumenti non più previsti dalla legge.
Cesare Lombardo
2025-10-20 01:01:01
Numero di risposte
: 26
Il Dl 146/2021 ha previsto che in caso di violazione dell’obbligo, si applichi la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Le sanzioni, dunque, potranno essere più di una laddove gli obblighi di comunicazione omessi riguardino più lavoratori e potranno essere applicate anche quando il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione, senza che ne sia stata fatta una nuova.
Se il committente sbaglia od omette di indicare i contenuti minimi della comunicazione (ad esempio il luogo della prestazione o la data di inizio e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio) potrà integrare o annullare la comunicazione, ma sempre prima dell’inizio della prestazione, pena l’applicazione della sanzione amministrativa.
Il meccanismo è lo stesso previsto per le comunicazioni del lavoro intermittente.
Alla sanzione non potrà applicarsi la diffida con il pagamento del minimo dell’importo previsto (500 euro), ma, in base all’articolo 16 della legge 689/1981, la sanzione sarà pari ad 833,33 euro (un terzo del massimo, in quanto più favorevole del doppio del minimo) per ogni lavoratore e per ogni comunicazione omessa, con pagamento entro 60 giorni.
Tommaso De luca
2025-10-06 19:05:59
Numero di risposte
: 25
È richiesta la forma scritta al contratto di lavoro intermittente, ma in mancanza non c'è sanzione.
Le sanzioni
Il dlgs n. 276/03 tace in merito; non c'è, infatti, alcuna norma sanzionatoria per l'eventuale conclusione del contratto intermittente all'infuori delle ipotesi legittimanti (soggettive o oggettive), né per l'omessa stipulazione del contratto in forma scritta.
La materia, pertanto, è tutta rimessa al giudice.
Nel primo caso, la conseguenza logica potrebbe essere quella della conversione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato.
Nel secondo caso, invece, in considerazione anche dei recenti indirizzi amministrativi in materia di riconoscimento della natura di un rapporto di lavoro (ministero del lavoro, Inps, Inail ecc.), che tendono a considerare le intenzioni delle parti dimostrate in sede di stipulazione del contratto, potrebbe ipotizzarsi la trasformazione del rapporto nella tipologia negoziale (subordinata, parasubordinata o autonoma) di fatto realizzatasi tra le parti.
E non è punita nemmeno l'instaurazione del lavoro a chiamata all'infuori delle ipotesi di liceità; in entrambi i casi, pertanto, spetterà al giudice stabilire se convertire il rapporto a carattere subordinato o nella tipologia negoziale (anche non subordinata) di fatto realizzatasi tra le parti.
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