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Qual è la sanzione per la mancata comunicazione del lavoro intermittente?

Tommaso De luca
Tommaso De luca
2025-10-06 19:05:59
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È richiesta la forma scritta al contratto di lavoro intermittente, ma in mancanza non c'è sanzione. Le sanzioni Il dlgs n. 276/03 tace in merito; non c'è, infatti, alcuna norma sanzionatoria per l'eventuale conclusione del contratto intermittente all'infuori delle ipotesi legittimanti (soggettive o oggettive), né per l'omessa stipulazione del contratto in forma scritta. La materia, pertanto, è tutta rimessa al giudice. Nel primo caso, la conseguenza logica potrebbe essere quella della conversione del rapporto in normale contratto di lavoro subordinato. Nel secondo caso, invece, in considerazione anche dei recenti indirizzi amministrativi in materia di riconoscimento della natura di un rapporto di lavoro (ministero del lavoro, Inps, Inail ecc.), che tendono a considerare le intenzioni delle parti dimostrate in sede di stipulazione del contratto, potrebbe ipotizzarsi la trasformazione del rapporto nella tipologia negoziale (subordinata, parasubordinata o autonoma) di fatto realizzatasi tra le parti. E non è punita nemmeno l'instaurazione del lavoro a chiamata all'infuori delle ipotesi di liceità; in entrambi i casi, pertanto, spetterà al giudice stabilire se convertire il rapporto a carattere subordinato o nella tipologia negoziale (anche non subordinata) di fatto realizzatasi tra le parti.