Il contratto di lavoro intermittente può essere utilizzato nel limite il massimo di 400 giornate lavorative nell'arco di tre anni solari.
Questo limite non va applicato per i lavoratori del commercio, del turismo e dello spettacolo.
In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.
Il lavoratore intermittente, quindi, alterna periodi di lavoro a periodi di inattività senza avere alcuna garanzia di poter svolgere la prestazione lavorativa in quanto il datore di lavoro può chiamarlo o meno a seconda delle proprie necessità aziendali.
Il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Nei periodi di attesa, invece, in cui non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati.