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Come si può forzare la divisione ereditaria?

Danilo Guerra
Danilo Guerra
2025-10-25 19:51:14
Numero di risposte : 31
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La divisione ereditaria amichevole che si realizza mediante contratto è certamente la soluzione più semplice ed immediata, a patto che vi sia pacifico accordo fra tutti gli eredi sulla ripartizione dei bene che ne sono oggetto. Il contratto di divisione è quello in forza del quale i compartecipanti alla comunione decidono di scioglierla a mezzo di reciproche assegnazioni dalla massa. Si specifica altresì l’eventualità – assai frequente nella prassi – che il contratto di divisione preveda anche l’alienazione di alcuni beni, o il trasferimento di quote di beni ereditari ad uno o più eredi in cambio di denaro. La procedura di divisione ereditaria consensuale fra gli eredi può schematizzarsi dunque come segue: Valutazione del patrimonio ereditario – prima di procedere alla divisione, è necessario valutare i beni ereditari che compongono l’asse; Accordo tra gli eredi – tutti gli eredi devono prestare il loro consenso per la stipulanda divisione. Redazione del contratto – raggiunto l’accordo, viene redatto il contratto di divisione, sottoscritto da tutti gli eredi ed autenticato da un notaio o da un avvocato. Registrazione del contratto – se la divisione coinvolge beni immobili, sarà necessario registrare l’atto presso l’Agenzia delle Entrate e il catasto.
Ernesto Mazza
Ernesto Mazza
2025-10-13 05:17:16
Numero di risposte : 26
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La divisione ereditaria costituisce lo strumento di scioglimento della comunione ereditaria. La divisione ereditaria ha effetto retroattivo: ciascun condividente si considera unico e immediato successore nei beni costituenti la sua quota, dall'apertura della successione. La realizzazione della divisione ereditaria può essere frutto di un accordo privato tra i coeredi oppure di un giudizio. Nell'ipotesi in cui siano presenti nell’eredità immobili non comodamente divisibili, essi dovranno essere compresi per intero nella porzione del coerede titolare della quota maggiore, oppure nella porzione di più coeredi, quando essi abbiano chiesto congiuntamente l’attribuzione. Solo in subordine, qualora ciò non sia possibile, si procede alla vendita dell’immobile.