Se uno dei comproprietari non vuole vendere è necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione.
Dunque, se un erede non vuol firmare l’atto di vendita, tale vendita non può essere eseguita e tutto si blocca.
Si ha, quindi, una sorta di diritto di “veto”.
La soluzione a questi problemi passa dal tribunale: bisogna cioè ricorrere al giudice, instaurando un procedimento di divisione giudiziale.
L’ art. 173 comma 1 del C.C. specificamente per le comunioni ereditarie, dispone che «i coeredi possono sempre domandare la divisione» al giudice.
La stessa regola vale per qualsiasi altro tipo di comunione, non necessariamente ereditaria.
Così, più in generale, l’ art. 1111 comma 1 del c.c. stabilisce che «ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione».
Nei casi in cui è impossibile raggiungere un accordo sulla divisione, ciascun condividente può proporre una domanda di divisione, indipendentemente dalla volontà degli altri condividenti.
In generale, quando i partecipanti a una comunione (i condividenti), anche di tipo ereditario, concordano di effettuare la divisione del bene o dei beni, la realizzano per via contrattuale (cosiddetta divisione contrattuale).
Se, invece, manca un accordo o se la divisione ereditaria non è stata disciplinata dal testatore, si deve seguire un procedimento regolato dal giudice (divisione giudiziale), che ha lo scopo di accertare il diritto di ciascun condividente allo scioglimento della comunione e di darne concreta attuazione.
Tale diritto spetta a ogni condividente nei confronti di tutti gli altri partecipanti.
La domanda di divisione giudiziale va proposta con atto di citazione nei confronti di tutti gli eredi o comproprietari.
La competenza spetta al tribunale del luogo dov’è aperta la successione o, negli altri casi di divisione, del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.
La legge prevede due tipi di divisione: quella giudiziale ordinaria che si attiva quando i comproprietari non concordano sul fatto di dividere i beni di cui sono comproprietari oppure non concordano sulle modalità;quella a domanda congiunta che non presuppone una controversia sul diritto alla divisione né sulle quote dei comproprietari né su altre questioni pregiudiziali: si tratta di un procedimento alternativo e semplificato rispetto al primo.