Se un erede non vuole vendere la propria quota o si oppone alla vendita, gli altri eredi possono ricorrere al tribunale per ottenere la divisione giudiziale.
La legge prevede che, per vendere un bene in comproprietà, ci vuole il consenso unanime di tutti i titolari.
Se un erede non vuol firmare l’atto di vendita, tale vendita non può essere eseguita e tutto si blocca.
La soluzione a questi problemi passa dal tribunale: bisogna cioè ricorrere al giudice, instaurando un procedimento di divisione giudiziale.
L’art. 173 comma 1 del C.C. specificamente per le comunioni ereditarie, dispone che «i coeredi possono sempre domandare la divisione» al giudice.
Nei casi in cui è impossibile raggiungere un accordo sulla divisione, ciascun condividente può proporre una domanda di divisione, indipendentemente dalla volontà degli altri condividenti.
La domanda di divisione giudiziale va proposta con atto di citazione nei confronti di tutti gli eredi o comproprietari.
La competenza spetta al tribunale del luogo dov’è aperta la successione o, negli altri casi di divisione, del luogo dove si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi.