Quando su un’eredità non si può applicare la successione testamentaria, si deve ricorrere alla successione legittima.
In mancanza di un testamento, l’eredità spetta al coniuge e ai figli del defunto nelle seguenti modalità:
Se il defunto ha un solo figlio, l’eredità è divisa a metà tra lui e il coniuge.
Se invece i figli sono due o più, a questi spettano i due terzi del patrimonio ereditario, da dividere, e al coniuge resta un terzo.
Se il defunto non aveva figli, oltre al coniuge hanno diritto a una quota di eredità anche i fratelli e i genitori.
In ogni caso, al coniuge vanno i due terzi del patrimonio ereditario.
Se invece, insieme al coniuge, sopravvivono al defunto sia i genitori che i fratelli, questi si dividono la quota di eredità a loro spettante, ma ai genitori va almeno un quarto dell’eredità.
In mancanza di figli e coniuge, l’eredità è divisa tra genitori e fratelli del defunto.
La divisione si fa sempre per ognuno, anche se ai genitori è riservata almeno la metà dell’eredità.
Si ricordi anche che quando i figli o i fratelli del defunto sono premorti oppure rinunziano all’eredità, subentrano nei loro diritti i rispettivi discendenti, in virtù della cosiddetta rappresentazione.
In questo caso l’eredità si divide per stirpi, cioè si attribuiscono le quote che spetterebbero ai soggetti premorti o rinunzianti, e queste vengono a loro volta divise tra i rispettivi discendenti.
Per esempio, se il defunto aveva due fratelli, di cui uno premorto che aveva due figli, l’eredità è destinata per metà al fratello ancora vivente e per metà viene divisa tra i nipoti, che avranno dunque un quarto ciascuno.
In mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti, l’intera eredità spetta ai più prossimi tra gli altri parenti entro il sesto grado.
In assenza anche di questi, l’eredità è devoluta allo Stato.