È il modo di applicazione che normalmente e uniformemente gli uffici amministrativi sogliono dare a norme giuridiche; oppure anche il loro usuale modo di comportarsi, di agire, di procedere in un'attività loro pertinente, in mancanza delle norme stesse. Specialmente, ove si ammetta la consuetudine interpretativa, la prassi nell'applicazione d'una disposizione acquisterebbe gli elementi della norma consuetudinaria interpretativa, autorevolissima, soprattutto se l'attività degli organi amministrativi è sottratta a controlli giurisdizionali. Massima importanza si deve riconoscere poi alla prassi, quando questa si manifesti in quella sfera d'azione in cui l'amministrazione può emettere norme giuridiche (esecutive o regolatrici del proprio potere discrezionale): sfera, in cui si ritiene che la prassi possa essere disapplicata solo se contraria alle leggi. Vi è però chi sottilmente opina che ad ogni modo l'amministrazione anche in questi casi non può essere legata di fronte ai terzi che da sue norme scritte; quindi la prassi è solo vincolante internamente per gli organi amministrativi; i terzi in tanto sono tenuti a osservarla in quanto devono rispettare il potere di un organo, potere di cui la scelta di quella linea di condotta è una manifestazione: anche in questo caso, pertanto, la prassi non darebbe mai origine a norme giuridiche, ma sarebbe solo l'esercizio, da un lato, e il rispetto, dall'altro, del potere discrezionale di un organo. Talvolta la prassi può dipendere dall'applicazione di istruzioni e di circolari emanate dagli organi superiori, circolari che rendono obbligatoria quella pratica uniforme per gl'inferiori, senza mutarla però in giuridica ove non fosse conforme al diritto.