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Atti non negoziali: quali sono?

Giacomo Valentini
Giacomo Valentini
2025-04-16 01:07:03
Numero di risposte: 4
Gli atti giuridici non negoziali si sostanziano in un comportamento che l’ordinamento assume come presupposto per farne derivare determinati effetti fissi. E' presente la volontà dell'atto, ma manca la volontà degli effetti giuridici. Affinché la legge attribuisca all’atto giuridico l’effetto suo proprio, non occorre che sussista in capo al soggetto la volontà dell’effetto, ma bastano soltanto la consapevolezza e la volontà dell’atto: è richiesta, cioè, soltanto la capacità naturale di intendere e di volere. Si distinguono gli atti non negoziali illeciti (atti emulativi, ossia quegli atti del proprietario “i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare  molestia agli altri” o qualunque atto doloso o colposo che rechi danno altrui), dagli atti negoziali leciti (che possono essere dovuti o facoltativi: dovuti cioè che il soggetto è tenuto a compiere in base alla legge o in base ad un vincolo).
Loretta Gatti
Loretta Gatti
2025-04-02 06:10:53
Numero di risposte: 5
Tutti gli atti umani consapevoli e volontari, che non sono negozi giuridici, sono atti giuridici in senso stretto (o atti non negoziali). I loro effetti non dipendono dalla volontà del soggetto che li realizza, ma sono disposti dall’ordinamento. Ad esempio, se una persona intima per iscritto al debitore di adempiere, questi è costituito in mora (art. 1219 c.c.), con tutte le conseguenze, anche se il creditore non voleva provocare quegli effetti con la sua iniziativa.