Agli atti normativi emanati dalle pubbliche amministrazioni, come molti statuti e regolamenti, si applica il regime giuridico del provvedimento amministrativo: sono soggetti alla disciplina legislativa del procedimento, impugnabili dinanzi al giudice amministrativo (in quanto ”atti della pubblica amministrazione”, ai sensi dell’art. 113 cost.), disapplicabili da quello ordinario e così via. Dal contenuto normativo, peraltro, derivano alcune particolarità rispetto a tale regime. In secondo luogo, questi atti hanno i caratteri tipici delle fonti del diritto.
– devono essere pubblicati;
– la loro ignoranza è inescusabile;
– vanno interpretati secondo i principi stabiliti dalle preleggi;
– non possono essere derogati da atti puntuali e la loro violazione dà luogo a illegittimità per violazione di legge;
– nel caso di loro violazione o erronea applicazione è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge;
– vale per essi il principio iura novit curia.
In terzo luogo, diversamente da quanto accade nel diritto comunitario:
– sono sottratti all’obbligo di motivazione e
– ai loro procedimenti non si applicano le norme sulla partecipazione degli interessati.