Atti normativi e amministrativi: cosa li distingue?

Edipo Sorrentino
2025-04-02 17:31:43
Numero di risposte: 5
Va detto, da ultimo e per completezza, che la dottrina suole distinguere i regolamenti quali atti normativi dagli atti amministrativi generali, che si risolvono nel concreto esercizio di poteri attribuiti all’amministrazione per la cura di interessi pubblici; sì che i secondi, a differenza dei primi, non hanno carattere innovativo dell’ordinamento giuridico. Riteniamo di poter individuare almeno due categorie di atti amministrativi generali: la prima è costituita dagli atti i quali sono espressione di poteri di accertamento valutativo attribuiti all’amministrazione con riferimento all’entità di fatto in cui consiste la base imponibile del tributo od a singoli elementi pur sempre fattuali che rilevano ai fini della determinazione quantitativa di quest’ultimo nei confronti di tutti i soggetti passivi di esso. La seconda categoria abbraccia gli atti a carattere generale dell’autorità amministrativa che si ripercuotono sulla procedura di accertamento dell’imposta in quanto predeterminano il contenuto e/o offrono il supporto talvolta in punto di motivazione e talaltra in punto di prova dei concreti atti emanati nell’espletamento di tale procedura e con riferimento ai singoli contribuenti.

Irene Neri
2025-04-02 13:20:46
Numero di risposte: 7
La mancanza dell'astrattezza distingue l'atto amministrativo generale dall'atto normativo, le cui norme possiedono anche questo carattere. Inoltre, le norme del primo, a differenza di quelle del secondo, non possiedono il carattere dell'innovatività, non avendo la capacità di innovare stabilmente l'ordinamento giuridico. Pertanto, l'atto amministrativo generale, a differenza dell'atto normativo, non può essere considerato fonte del diritto.

Ugo Bruno
2025-04-02 12:42:07
Numero di risposte: 6
Atti normativi e amministrativi si distinguono per diversi aspetti.
Gli atti normativi hanno caratteri della generalità e astrattezza e novità. Hanno una connotazione eminentemente politica anziché il carattere meramente esecutivo e specificativo di scelte effettuate da altra atti normativi e si finalizzano a regolare in astratto rapporti giuridici, più che far fronte a bisogni pubblici concreti. I destinatari sono indeterminati sia a priori che a posteriori.
Mentre per gli atti amministrativi, anche a contenuto generale, il ricorrente deve specificare nell’atto introduttivo del giudizio i motivi di ricorso: i profili specifici di vizio e gli articoli di legge o regolamento che si ritengono violati. Il giudice dunque non può dunque individuare d’ufficio il parametro normativo in base al quale operare il proprio sindacato e il ricorso per Cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo è consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione. Infine, per l'interpretazione degli atti amministrativi vale la disciplina prevista per i contratti.
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