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Se l'INPS sbaglia il calcolo dei contributi?

Diana De rosa
Diana De rosa
2025-11-15 05:25:40
Numero di risposte : 22
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In poche parole, non è raro che l’INPS, a causa di svariati fattori, eroghi una pensione inferiore rispetto a quella che un soggetto, in realtà, dovrebbe percepire in base alle normative di legge vigenti. Il primo suggerimento è quello di controllare l’estratto conto contributivo/previdenziale, al fine di accertarsi che i contributi siano stati versati e registrati in maniera corretta. Ci sono diversi metodi per ottenere tale documento: ci si può rivolgere a enti di consulenza pensionistica, a un Caf o a patronati, oppure si possono utilizzare i servizi messi a disposizione direttamente dall’INPS, come il numero telefonico oppure il portale My INPS. Può capitare di accorgersi di un errore nell’estratto conto in ritardo, ad esempio quando vengono ricevuti contributi e altre maggiorazioni in seguito alla liquidazione della pensione. In genere quando l’INPS commette un errore nel calcolo della pensione è tenuta anche a risarcire il danno subito dal pensionato a causa dell’importo inferiore. In poche parole, secondo la Cassazione, in caso di concorso di colpa, il pensionato ha si diritto al risarcimento del danno, tuttavia, quest’ultimo potrebbe essere ridotto. La ricostituzione della pensione può essere richiesta entro tre anni. La procedura può essere inoltrata direttamente in maniera telematica, mediante il sito dell’INPS, oppure avvalendosi dell’aiuto di un patronato oppure un ente preposto.
Michele Esposito
Michele Esposito
2025-11-07 07:59:25
Numero di risposte : 18
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Se il cittadino rileva errori o anomalie nella propria posizione contributiva, può utilizzare il servizio per richiedere la rettifica dell'estratto conto contributivo. Il servizio consente di visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e offre strumenti per la gestione delle segnalazioni contributive da inviare all'INPS. L'utente può utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni.
Cira Sala
Cira Sala
2025-11-01 00:57:21
Numero di risposte : 22
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Sei pensioni su dieci, secondo le stime dello studio Consulcesi & Partners, sarebbero calcolate in modo errato. Gli errori, spesso silenziosi ma gravi, includono spesso il mancato riconoscimento di contributi, l’errata applicazione della rivalutazione e l’uso scorretto del sistema misto di calcolo. Pur essendo legittimato a ricalcolare la pensione in presenza di errori, in realtà l’INPS non può pretendere la restituzione delle somme corrisposte in più se non nei casi in cui avrebbe agito con l’intenzione di ottenere indebitamente il beneficio. Secondo la Sezione Lavoro della Cassazione – Sentenza n. 482/2017, in caso di errore che comporta un importo pensionistico superiore a quello spettante, l’INPS può infatti rettificare la pensione in ogni momento per errori di qualsiasi natura ma non può recuperare somme già corrisposte salvo dolo del pensionato. Peraltro, se la richiesta di restituzione arriva dopo 10 anni, non può applicarsi perché caduta in prescrizione. Di contro, in caso di errore INPS che ha comportato un importo pensionistico inferiore, il pensionato ha diritto a un risarcimento del danno subito.
Egidio Palmieri
Egidio Palmieri
2025-10-23 17:12:38
Numero di risposte : 20
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Nella pratica, per tutto il comparto Enti locali e per gli statali, l’eventuale omissione contributiva non pregiudicherà la valutazione dei periodi di lavoro ai fini della liquidazione della pensione: accertata omissione, l’INPS si rivarrà sulle amministrazioni, ma i pensionati otterranno comunque la valutazione ai fini pensionistici di tutti i periodi di servizio effettivamente svolti alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche se oggetto di omissione contributiva non più sanabile per intervenuta prescrizione. Così recita il testo della Circolare Inps n.169/2017 al punto 3: “anche in assenza di recupero della contribuzione dovuta alle predette casse, per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale, l’attività lavorativa svolta sarà considerata utile ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza; in questa ipotesi, tuttavia, ai sensi del comma 2 dell’art. 31 della L. n. 610/1952, l’onere del trattamento deve essere ripartito tra l’Istituto e le Amministrazioni datrici di lavoro”. In sintesi, anche nel caso di mancata segnalazione di errori nel calcolo dei contributi, il docente non subirà nessun taglio contributivo. Nel caso in cui si dovessero rilevare contributi mancanti si può inoltrare richiesta di variazione attraverso tre diverse modalità: utilizzando il sito web dell'Inps, telefonando al n. 803164; rivolgendosi ad un patronato. Per agevolare la verifica, gli interessati potranno utilizzare il Vademecum predisposto dallo Snadir per verificare e modificare autonomamente i dati contenuti nell’estratto contributivo utilizzando i proprio codice “PIN dispositivo” oppure lo SPID.
Oreste De rosa
Oreste De rosa
2025-10-23 15:36:26
Numero di risposte : 10
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L'INPS può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di ogni natura, ma non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione erroneamente corrisposta non sia dipendente dal dolo del soggetto interessato. Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che, anche nel caso in cui la promozioné sia stata illegittima, troverebbe applicazione l’art. 2126 c.c. La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione. In caso di recupero derivante dall’annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione non potrà che tenere in considerazione il principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate, e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte. L’applicabilità dell’art. 2126 c.c., che rende intangibile la retribuzione e la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta, discende l’infondatezza dell’altro motivo di ricorso dell’INPS.
Corrado D'angelo
Corrado D'angelo
2025-10-23 15:20:14
Numero di risposte : 20
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Se l’Inps sbaglia il calcolo dei contributi, l’Istituto non può richiedere — a distanza di anni — la differenza tra la pensione definitiva e quella provvisoria o comunque qualsiasi somma erogata in più a causa di un errore dell’istituto. L’INPS sostiene di aver sbagliato i conti e quindi versato importi maggiori rispetto a quanto dovuto. L’ente avanza così una richiesta di restituzione di denaro — commettendo addirittura un altro errore in fase di ricalcolo — che supera i 12.000 euro. La Corte dei Conti con la sentenza n°383/2021 chiarisce ogni dubbio dando ragione a tutti quei pensionati che, a distanza di anni dal ricevimento della loro pensione, si sono visti richiedere dall’INPS la restituzione d’ingenti somme percepite (secondo l’Istituto) indebitamente. Noi di Gestione Crediti Pubblici precisiamo che, pur essendo l’Istituto legittimato a operare il ricalcolo della pensione viziata dall’errore, non può provvedere al recupero delle somme in eccesso corrisposte al pensionato, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato. Nonostante i tribunali continuino a dichiarare illegittima la prassi di recupero a seguito di errori di ricalcolo INPS purtroppo l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale CI PROVA SEMPRE ed emette provvedimenti di recupero delle somme a distanza anche di 10 anni per importi a volte superiori ai 30/50 mila euro.
Alessandra Pellegrini
Alessandra Pellegrini
2025-10-23 13:42:08
Numero di risposte : 24
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Poco importa se questa somma è più o meno impercettibile: per richiedere la restituzione, l’INPS deve dimostrare che c’è stata malafede del Pensionato, o anche una condotta fraudolenta tale da indurre all’errore. L’Istituto non può chiedere la restituzione delle somme erroneamente erogate quando l’errore non è imputabile alla condotta del Pensionato. Un principio che era già stato ribadito dalla Corte di Cassazione che in una pronuncia risalente al 2018 aveva escluso che quando si tratti di un errore “esclusivamente imputabile all’Istituto” ci possa essere l’obbligo per il pensionato di restituire quanto ricevuto. Non è così raro che l’INPS commetta degli errori nel pagamento delle pensioni. Indipendentemente dalla cifra, la richiesta di restituzione da parte dell’INPS è legittima solo quando si rileva la malafede del Pensionato, oppure si dimostra che è il comportamento fraudolento di quest’ultimo ad aver comportato l’errore.
Michela Grassi
Michela Grassi
2025-10-23 11:47:41
Numero di risposte : 18
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L'esperinza ci insegna che in moltissimi casi l'INPS commette errori della più varia natura nel calcolo delle pensioni, soprattutto militari. Infatti, soprattutto a seguito della soppressione dell'INPDAP, è divenuta ormai tristemente nota la mancanza di conoscenza della particolare normativa che disciplina le pensioni militari da parte degli operatori dell'Istituto previdenziale. Solo per fare qualche esempio: errori matematici, errore di calcolo degli anni di servizio utile, mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nel calcolo del TFS, liquidazione secondo il sistema misto ancicchè secondo il più favorevole sistema retributivo, mancata considerazione dei dati stipendiali degli ultimi anni, ritardi nel pagamento della buonuscita, ritardo nel pagamento della privilegiata, mancato pagamento di arretrati. Se l’INPS determina il trattamento pensionistico in modo errato, ha l’obbligo di risarcire il danno che ha causato. La domanda deve essere formulata entro dieci anni. La responsabilità dell’INPS, in questo caso, è fondata “sull’inadempimento dell’obbligo legale gravante sugli Enti pubblici dotati di poteri di indagine e certificazione, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita” (Cassazione, sentenza n.23050/2017)