L'Inps può rettificare in ogni momento le pensioni per via di errori di ogni natura, ma non può comunque recuperare le somme già corrisposte, a meno che l'indebita prestazione erroneamente corrisposta non sia dipendente dal dolo del soggetto interessato.
Secondo la Cassazione, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che, anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l'art. 2126 c.c.
In caso di recupero derivante dall'annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione non potrà che tenere in considerazione il principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate, e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte.
L'applicabilità dell'art. 2126 c.c. assicura la debenza e delle retribuzioni, e il dpR n. 818/57 assicura la compatibilità dei contributi indebitamente versati che rendono non più indebita la pensione maturata.
Una volta che i contributi – pur eventualmente indebiti – sono consolidati per il decorso del quinquennio, negli stessi matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica.