Quali sono i contributi indebitamente versati?
Harry Caputo
2025-11-06 15:33:15
Numero di risposte
: 30
Le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria sono soggette a prescrizione e “non possono essere versate” dopo il decorso del relativo termine.
Pertanto, dopo lo spirare di tale termine, l’Ente di previdenza non solo non può procedere all’azione coattiva rivolta al recupero delle omissioni, ma è tenuto a restituire d’ufficio il pagamento del debito prescritto effettuato anche spontaneamente.
I contribuenti, tutti, non possono versare contributi previdenziali prescritti, di contro l’Inps non può trattenere (indebitamente) tali somme.
Nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle partie, sicchè deve escludersi l’esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti.
Il pagamento dei contributi prescritti, non potendo neppure essere accettato dall’ente di previdenza pubblico, comporta che l’autore del pagamento ben può chiederne la restituzione.
L’Istituto non può trattenere somme originariamente non dovute: nella materia previdenziale, infatti, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione è sottratto alla disponibilità delle parti.
Noel Fabbri
2025-10-23 16:21:55
Numero di risposte
: 24
I contributi previdenziali versati in eccesso dagli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti possono essere oggetto di rimborso.
I contributi disciplinati dalla L. n. 613/1966, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.
Le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del cod. civ.
I contributi indebitamente versati in qualsiasi tempo non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse.
In nessun caso, dunque, la contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
Federico Mariani
2025-10-23 13:43:47
Numero di risposte
: 22
I contributi disciplinati dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, indebitamente versati in qualsiasi tempo, non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni e della misura di esse e, salvo il caso di dolo, sono restituiti, senza interessi, all’assicurato o ai suoi aventi causa.
La contribuzione indebitamente versata alle Gestioni autonome non può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai lavoratori autonomi.
Le ipotesi di versamento alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di somme non dovute a titolo di contributi – che non possono essere accreditate sulla posizione assicurativa in virtù delle speciali norme che disciplinano i versamenti effettuati alle Gestioni – sono qualificabili come indebito oggettivo ai sensi dell’articolo 2033 del c.c.
Il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soggiace all’ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall’articolo 2946 del c.c., valido per tutti i diritti per i quali, come per il caso del diritto alla restituzione dell’indebito, non sia stabilito espressamente dalla legge un termine più breve o l’imprescrittibilità.
Il diritto al rimborso si prescrive con il decorso dell’ordinario termine decennale previsto dall’articolo 2946 del c.c. e non si dà luogo ad alcun effetto di convalida della contribuzione accertata come indebita.
Mirella Bernardi
2025-10-23 13:11:26
Numero di risposte
: 21
La contribuzione previdenziale e assistenziale indebitamente versata alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti non può essere oggetto di convalida da parte dell’Istituto ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche spettanti ai predetti lavoratori autonomi.
I lavoratori autonomi devono provvedere personalmente a costituire la loro assicurazione IVS e a versare la relativa contribuzione.
La circolare fornisce le istruzioni per l’esercizio, da parte degli assicurati, del diritto al rimborso di quanto indebitamente versato e per l’individuazione della tipologia contributiva rivendicata, tenendo conto dell’ordinario termine di prescrizione decennale.
Gli operatori di sede, a fronte di una domanda di rimborso dell’assicurato, effettuano la produzione del rimborso soltanto per gli importi per i quali non risultino decorsi i termini di prescrizione rispetto alla data dei versamenti associati.
Nel caso in cui in procedura risulti l’avvenuta produzione di un rimborso, in data antecedente alla pubblicazione della circolare, anche con riferimento a somme per le quali sia maturata la prescrizione, l’operatore provvederà a effettuare i pagamenti soltanto degli importi per i quali la domanda di rimborso abbia validamente interrotto i termini di prescrizione.
Filippo Martinelli
2025-10-23 11:49:04
Numero di risposte
: 24
I contributi indebitamente versati sono i contributi previdenziali non dovuti dagli artigiani e commercianti.
La contribuzione versata in eccesso o in assenza dei requisiti previsti dalla legge alle Gestioni degli artigiani e commercianti può essere rimborsata, su domanda.
Nel caso in cui il versamento sia avvenuto con dolo, la somma non sarà restituita.
La domanda deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Accedendo al Cassetto previdenziale con le proprie credenziali, si deve selezionare la voce "Domanda di rimborso di contributi indebitamente versati".
All’interno del Cassetto previdenziale artigiani e commercianti l’assicurato può: chiedere il rimborso;
indicare qual è il debito da compensare con l’eccedenza dei contributi versati.
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