L'errore di fondo in cui sarebbero incorsi i giudici di secondo grado, i quali hanno considerato l’attribuzione al (omissis) del I livello differenziato di professionalità come attribuzione anche di altre e superiori mansioni rispetto al c.d. livello iniziale, falsamente applicando l’art. 2126 c.c., e senza considerare, invece, che il caso di specie attiene alla sorte degli eseguiti pagamenti di somme corrispondenti a una maggiore retribuzione provvisoriamente attribuita ad un pubblico dipendente in base all’esito non definitivo di una selezione concorsuale che, a seguito di un procedimento giurisdizionale svoltosi in contraddittorio con il dipendente stesso, sia stato successivamente annullata dal giudice amministrativo con decisione definitiva.
Il riconoscimento del trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate prescinde dalla legittimità della relativa assegnazione e che, anche nel caso in cui la promozione sia stata illegittima, troverebbe applicazione l’art. 2126 c.c., in base al disposto del quale la nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione.
In caso di recupero derivante dall’annullamento di un inquadramento illegittimo di un proprio dipendente, la Pubblica Amministrazione non potrà che tenere in considerazione il principio di corrispettività delle prestazioni di lavoro subordinato medio tempore espletate, e non deve procedere alla ripetizione in caso di mansioni effettivamente svolte.
Proprio l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., che rende intangibile la retribuzione e la pensione che matura alla stregua della retribuzione corrisposta, discende l’infondatezza dell’altro motivo di ricorso dell’Inps, posto che l’articolo in questione assicura la debenza e delle retribuzioni, e il dpR n. 818/57 assicura la compatibilità dei contributi indebitamente versati che rendono non più indebita la pensione maturata.
Nel caso di specie, aggiunge ancora la Suprema Corte, “era proprio l’Inps, quale datore di lavoro, che versava i contributi in favore del (omissis), che l’Istituto considera indebiti; inoltre, l’accertamento dell’indebito versamento (…) è, all’evidenza, posteriore di oltre cinque anni dalla data dell’ultimo versamento contributivo”.
Alla luce di quanto sopra ne consegue che, poichè sono i contributi a far maturare il diritto alla pensione, una volta che i contributi – pur eventualmente indebiti – sono consolidati per il decorso del quinquennio, negli stessi matura regolarmente la pensione, stante la loro computabilità agli effetti della prestazione pensionistica.