Qual è il termine di prescrizione per la restituzione di somme indebitamente percepite?
Anselmo Ricci
2025-11-26 18:55:41
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: 15
Il termine di prescrizione per la restituzione delle somme ricevute per le campagne 2006 e 2007 decorre dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere ovverosia dalla data in cui la non corrispondenza al vero è stata accertata inconfutabilmente dalla Guardia di Finanza.
La medesima sentenza del TAR Sicilia ha condiviso quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo cui, al fine di assicurare l’effettiva ratio dell’obbligo di recupero degli aiuti indebitamente erogati, il dies a quo di decorrenza della prescrizione del predetto recupero “corrisponde, per le irregolarità permanenti o ripetute, al giorno in cui è cessata l’irregolarità”.
Nel caso di specie, la comunicazione del Nucleo di polizia-economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Catania, in data 7 agosto 2018, con protocollo 433979/18, ha trasmesso ad AGEA il rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981, in base al quale l’Agenzia apprendeva la notizia sull’indebita percezione, da parte di -OMISSIS-, di cui i ricorrenti sono gli eredi, di contributi comunitari erogati per il regime di pagamento unico, relativamente alle campagne dal 2006 al 2013.
E’ dalla data di tale comunicazione che, alla luce delle considerazioni svolte, decorre il termine di prescrizione per il recupero delle indebite erogazioni da parte di AGEA.
E’ quindi infondato per l’intero il primo motivo del ricorso, relativo al decorso del termine prescrizionale.
Ninfa De Angelis
2025-11-20 10:18:56
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: 16
Il diritto dell'amministrazione alla restituzione non può sorgere nel momento della percezione del contributo da parte del privato, ma solo in quello della revoca in cui, a seguito della scoperta e dell’accertamento dell’illegittimità dell’erogazione, l’indebito si è concretizzato, sicché è da tale momento che decorre il termine decennale di prescrizione dell’azione di ripetizione.
Il termine prescrizionale, riferito alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte, potrebbe decorrere solo dal momento in cui sono state concretamente verificate le spese dalla competente commissione.
Solo nel momento in cui viene definitivamente stabilita la somma effettivamente spettante, può eventualmente discutersi della prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto erroneamente corrisposto a titolo provvisorio.
Il provvedimento definitivo è evidentemente espressione del potere dell’amministrazione, il cui esercizio non può evidentemente essere assoggettato ad un termine di prescrizione.
Solo in quel momento è infatti individuabile la somma definitiva a cui ha diritto il beneficiario del finanziamento.
Valentina Grasso
2025-11-08 08:47:20
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: 25
Per indebiti previdenziali, il termine di prescrizione è generalmente dieci anni.
Per indebiti assistenziali, il termine di prescrizione è cinque anni.
Se l’indebito è causato da dolo dell’assistito, la prescrizione può essere più lunga.
Una volta trascorso il termine di prescrizione, l’INPS non può più richiedere il rimborso delle somme.
La legge stabilisce che l’ente previdenziale deve notificare la richiesta entro tre anni dalla data dell’erogazione indebita per alcune prestazioni.
Se questo termine non viene rispettato, il cittadino può contestare la richiesta e opporsi al pagamento.
La legittimità della richiesta: controlla se il termine di prescrizione o decadenza è scaduto.
Piersilvio Bruno
2025-11-02 23:31:41
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: 18
Merita rammentare che, sul tema della decorrenza del termine prescrizionale, l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolino l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
A fronte di somme indebitamente percepite la Pubblica Amministrazione è tenuta doverosamente a effettuarne il recupero, entro il termine di prescrizione decennale.
La maggior somma percepita configura un indebito oggettivo, che dà luogo all’obbligatorio esercizio dell’attività per la ripetizione degli emolumenti non dovuti, esperibile il termine di prescrizione decennale.
Il giudice di prime cure nel ritenere il ricorso del tutto infondato.
La restituzione delle somme indebite erogate al dipendente costituisce operazione doverosa.
La natura doverosa della ripetizione è correlata alla percezione di emolumenti non dovuti, imponendo all’Amministrazione l’esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell’art. 2033 c.c.
Vienna Sanna
2025-10-23 15:01:36
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: 27
Secondo la giurisprudenza la richiesta da parte dell’Inps di “ripetizione” (ossia la restituzione) di prestazioni indebitamente erogate si deve ritenere prescritta decorso il termine di 10 anni da quando è stata erogata.
È di 5 anni invece il termine di prescrizione per il recupero di contributi previdenziali non versati.
L’Inps ha diritto a recuperare le somme indebitamente percepite dal cittadino quando l’errore sia dovuto a una omessa o errata comunicazione di quest’ultimo.
Se invece l’errore è imputabile all’Inps, non è dovuta alcuna restituzione delle somme.
L’articolo 52 della Legge n. 88/1989 stabilisce che le pensioni a carico dell’Inps per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (reversibilità e indiretta) possono essere in ogni momento rettificate in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione.
Ebbene, se in forza di tale errore risultano erogate somme che non erano invece dovute, queste ultime non devono esser restituite a meno che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.
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