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Art. 1121 c.c.: cosa stabilisce?

Agostino Rossi
Agostino Rossi
2025-07-02 07:13:37
Numero di risposte : 5
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L'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti, in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta. L'innovazione gravosa o voluttuaria non rientra nelle opere destinate al vantaggio comune dei proprietari. In caso di installazione di un ascensore su area comune, allo scopo di eliminare delle barriere architettoniche, la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 1120 e 1121 c.c. deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale. L'art. 1121 comma 3, c.c. stabilisce l'obbligo di pagarne pro quota le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale. L'art. 1121 c.c. stabilisce il regime proprietario dell'innovazione finché tutti i condomini non decidano, successivamente, di partecipare alla realizzazione dell'opera. L'art. 1121 c.c. stabilisce che, in tema di condominio di edifici, l'installazione di un impianto di ascensore non all'atto della sua costruzione, ma successivamente per iniziativa e a spese di parte dei condomini, concede ai condomini dissenzienti il diritto di partecipare ai vantaggi dell'opera contribuendo pro quota nelle spese.
Gastone Gatti
Gastone Gatti
2025-06-28 16:29:30
Numero di risposte : 9
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Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Rosanna Rizzo
Rosanna Rizzo
2025-06-17 18:15:17
Numero di risposte : 3
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Art 1121 codice civile – Innovazioni gravose o voluttuarie Il codice conferisce all’assemblea di condominio la facoltà di deliberare su eventuali interventi di modificazione al fine di portare ad un miglioramento del godimento delle cose comuni, nonché rendere più agevole il bene stesso. Il codice civile prende inoltre in considerazione il caso in cui le innovazioni comportino una spesa molto gravosa o abbiano carattere voluttuario rispetto alle condizioni e all’importanza dell’edificio. Viene così introdotto il concetto di innovazioni gravose o voluttuarie. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Lisa Benedetti
Lisa Benedetti
2025-06-17 15:16:31
Numero di risposte : 6
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Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Vania Monti
Vania Monti
2025-06-17 12:48:36
Numero di risposte : 5
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Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la meta' del valore dell'edificio.