:

Chi rappresenta l'eredità?

Emidio Caputo
Emidio Caputo
2025-08-01 18:38:44
Numero di risposte : 17
0
Il soggetto che per disposizione testamentaria o per disposizione di legge è legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede si dice “chiamato all’eredità”. La “chiamata” ereditaria è dunque la situazione che si ha dal momento in cui la successione si apre fino a quando il chiamato diventa erede accettando la “chiamata” che a lui proviene o dal testamento o dalla legge. Qualora il primo chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare l'eredità e non vi sia un testamento nel quale il de cuius abbia disposto una “sostituzione”, il chiamato “ulteriore” può essere individuato mediante le regole della cosiddetta “rappresentazione”. Il chiamato “ulteriore” può essere individuato se il “primo” chiamato deve essere un soggetto che abbia discendenti legittimi o naturali e se il “primo” chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso. I discendenti del “primo” chiamato subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità lasciata dal de cuius. La rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè che per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente. Nemmeno importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al de cuius. All'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito.
Roberta Farina
Roberta Farina
2025-07-25 05:02:17
Numero di risposte : 13
0
L’istituto giuridico della rappresentazione disciplina i casi di eredità e rinuncia, in cui il soggetto legittimato a succedere non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, subentrano i suoi discendenti. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. L’art. 467 c. c. sancisce che mediante l’istituto della rappresentazione i discendenti subentrano nella successione nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato. L’istituto della rappresentazione opera in linea retta, a favore dei discendenti dei figli, anche adottivi, e in linea collaterale, a favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli del defunto. La rappresentazione si applica alle successioni sia legittime che testamentarie, che si hanno quando il soggetto della cui successione si parla ha disposto le sue ultime volontà in un testamento. La rappresentazione ha luogo in infinito, ma la divisione si fa per stirpi, che sono le porzioni inizialmente attribuite ai rappresentati. I rappresentanti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato o quando sono stati dichiarati indegni di succedere nei confronti di quest’ultimo. Il discendente legittimo o naturale, nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente, succede direttamente al defunto, sicché egli in qualità di successore è legittimato all’esercizio del retratto successorio. L’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione è tassativa, essendo il risultato di una scelta operata dal legislatore.
Demis Montanari
Demis Montanari
2025-07-21 12:47:32
Numero di risposte : 18
0
Sono interessati i coeredi nei confronti dei quali operi l’accrescimento, in genere tutti coloro che abbiano un diritto sui beni relitti e verso l’eredità, tra cui in particolare i chiamati ulteriori. Essi sono quanti riceveranno la vocazione ereditaria solo in seconda battuta. Quanti verranno alla successione solo una volta che i primi chiamati non vogliano/possano accettare l’eredità. Sostituti, rappresentanti, eredi legittimi. Il legittimario pretermesso, tuttavia, ha comunque titolo per esperire l’actio interrogatoria. Tale azione risulta infatti per lui strumentale rispetto all’azione di riduzione. Rappresenta il suo interesse che giustifica l’azione legale. È evidente che il legittimario cui in difetto di accettazione dei chiamati per testamento spetta in ogni modo la quota in cui succederebbe per legge non ha interesse a rimuovere la situazione lesiva se non dal momento in cui la stessa concretamente si verifica. Con il legittimario pretermesso, insomma, si assiste ad un’eccezione in tema di actio interrogatoria. Questi è l’unico che può anche non essere chiamato all’eredità dacché se risultasse vittorioso il suo esperimento all’azione di riduzione riceverebbe poi direttamente dalla legge la chiamata ereditaria.
Dino Sorrentino
Dino Sorrentino
2025-07-11 09:46:04
Numero di risposte : 21
0
Gli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta. L’erede che ha accettato con beneficio di inventario non può alienare, sottoporre a pegno o ipoteca beni ereditari senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, a pena di decadenza dal beneficio. Il chiamato all’eredità che non è nel possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare. La dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario fatta da un chiamato giova a tutti gli altri.
Loredana Giuliani
Loredana Giuliani
2025-07-04 22:54:19
Numero di risposte : 9
0
L’eredità si acquista attraverso un atto di accettazione. L'accettazione retroagisce al momento dell'apertura della successione e, una volta acquisita con l'accettazione la qualifica di erede, non è più possibile rinunciarvi. L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini, il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri ma è trasmissibile per causa di morte. Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni dal giorno di apertura della successione. Si possono distinguere diverse tipologie di accettazione. L’accettazione con beneficio d’inventario è obbligatoria quando l’erede è un minore, un interdetto, un minore emancipato o un inabilitato. In tali ipotesi l’accettazione necessita inoltre di un’apposita autorizzazione del Giudice tutelare. L’erede potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto anche ricorrendo alle proprie disponibilità personali, ove l’attivo della massa ereditaria non fosse sufficiente. L’erede non potrà essere tenuto a pagare i debiti del defunto oltre quanto abbia ricevuto per effetto della successione.
Assia Ferretti
Assia Ferretti
2025-06-27 21:30:11
Numero di risposte : 16
0
L'eredità è il trasferimento legale dei beni di una persona deceduta, noto come "de cuius," ai suoi eredi. I legittimari, come il coniuge, i discendenti e gli ascendenti, godono di un diritto indiscutibile a una porzione dell'eredità, indipendentemente da testamenti o disposizioni. Questo diritto, noto come "quota di legittima," costituisce un vincolo all'autonomia testamentaria. L'accettazione dell'eredità è una manifestazione di volontà volta a ottenere la qualità di erede ed è richiesta solo per il successore universale. I legittimari, invece, acquisiscono automaticamente i loro diritti senza necessità di accettazione formale. La competenza specialistica di un notaio diventa di vitale importanza per orientare le scelte più idonee alle proprie esigenze e per gestire in modo completo tutte le fasi necessarie per una successione sicura. In Italia, si distinguono due modalità di successione ereditaria: la successione testamentaria, regolamentata da un testamento, e la successione legittima, la cui disciplina è interamente affidata alla legge. La legislazione italiana prevede che una parte dell'eredità, nota come "legittima," sia automaticamente attribuita ai parenti più prossimi. Alcuni individui, come il coniuge, i discendenti e, in assenza di discendenti, gli ascendenti, godono di un diritto indiscutibile a una porzione dell'eredità, indipendentemente da testamenti o disposizioni.
Vittorio Cattaneo
Vittorio Cattaneo
2025-06-18 04:24:06
Numero di risposte : 10
0
La delazione, che segue l’apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non poteva ritenersi di per sé sola sufficiente all’acquisto della qualità di erede. Occorre, infatti, un atto ulteriore, ovvero una manifestazione di volontà, espressa o tacita, che determini ex artt. 459 e 474 c.c. tale acquisto. L’acquisto dell’eredità da parte dell’erede non avviene per il solo fatto dell’apertura della successione, determinando questa soltanto una chiamata ereditaria, tecnicamente definita “delazione”. Per tale ragione si distinguono civilisticamente le figure del chiamato ancora non accettante e dell’erede chiamato che ha accettato l’eredità. Il semplice chiamato all’eredità, che non abbia il possesso di beni ereditari, non può essere considerato soggetto passivo dell’imposta. Fino a quando l’eredità non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all’eredità, o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell’imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Colui o coloro i quali abbiano nel frattempo assunto, espressamente o tacitamente, la posizione di eredi, possono beneficiare di due strumenti. Chi, come colui il quale pone il quesito, si trova nella semplice posizione di chiamato all’eredità, senza avere il possesso di alcun bene ereditario, non può essere in alcun modo considerato soggetto passivo dell’imposta di successione.
Karim Riva
Karim Riva
2025-06-17 09:12:44
Numero di risposte : 15
0
I chiamati all’eredità si tratta di tutti quei soggetti ai quali potenzialmente potrebbe essere trasmessa l’eredità, ma che non l’hanno ancora accettata né in maniera espressa né in maniera tacita. Gli eredi la qualità di erede, dal punto di vista giuridico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione. I legatari il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. I rappresentanti legali dei precedenti. Gli esecutori testamentari L’esecutore testamentario è un soggetto individuato e nominato nel testamento dal testatore al quale viene affidato il compito di prendersi cura dell’esatta ed effettiva esecuzione delle ultime volontà del defunto. Gli amministratori dell’eredità l’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi molto particolari. Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto che ne sia dichiarata l’assenza. I curatori dell’eredità giacente il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari. I trustee il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente, nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti.
Valentina Ferri
Valentina Ferri
2025-06-03 12:06:39
Numero di risposte : 22
0
Il chiamato all’eredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento, qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato secondo le norme di legge, nel caso in cui il testamento manchi in tutto od in parte. Venendo alla rappresentazione, essa fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti, qualora questi non vogliano, ad esempio perché rinunzianti, o non possano, ad esempio perché deceduti od indegni, accettare l’eredità od il legato. I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli ed i fratelli del defunto, e non altri. Semel heres, semper heres, con ingresso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori, dovendo egli rispondere, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti dell’eredità.