Art. 467 c.c.: Cosa stabilisce sull'eredità?

Germano Riva
2025-06-21 19:34:51
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: 3
La rappresentazione fa subentrare i discendenti legittimi nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

Kai Bellini
2025-06-08 08:12:25
Numero di risposte
: 3
L’art. 467 del codice civile disciplina i casi di eredità e rinuncia, in cui il soggetto legittimato a succedere non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, subentrano i suoi discendenti.
L’art. 467 c. c. sancisce che mediante l’istituto della rappresentazione i discendenti subentrano nella successione nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La rappresentazione si applica alle successioni sia legittime, che operano secondo quanto stabilito dalla legge, che testamentarie, che si hanno quando il soggetto della cui successione si parla ha disposto le sue ultime volontà in un testamento.
In questo ultimo caso però, la rappresentazione opera solo se il testatore non ha previsto all’interno del proprio testamento un sostituto per il soggetto designato che non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
L’istituto della rappresentazione opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e in linea collaterale a favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli del defunto.
I rappresentanti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato o quando sono stati dichiarati indegni di succedere nei confronti di quest’ultimo.
La rappresentazione ha luogo in infinito, significa che la rappresentazione può andare avanti all’infinito.

Sebastian Neri
2025-06-08 07:52:06
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: 6
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non puo' o non vuole accettare l'eredita' o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare la eredita' o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "limitatamente alla parte in cui esclude dalla rappresentazione il figlio naturale di chi, figlio o fratello del de cuius, non potendo o non volendo accettare, non lasci o non abbia discendenti legittimi".

Anastasio Carbone
2025-06-08 07:39:28
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: 4
L’articolo 467 del codice civile italiano disciplina la rappresentazione ereditaria. La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato. La rappresentazione nella successione ereditaria è il diritto dei discendenti a subentrare ad un lascito nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi questi non voglia o non possa succedere. Ad esempio, se un padre è premorto a suo padre, i suoi figli per rappresentazione subentrano nell’eredità del nonno. La rappresentazione è possibile anche quando il padre rinuncia all’eredità di suo padre e in tal caso subentrano i suoi figli per rappresentazione nell’eredità del nonno. Il successivo articolo 468 c.c. individua i soggetti che possono avvalersi della rappresentazione ereditaria, i quali sono i discendenti anche adottivi in linea retta con il de cuius e i collaterali, ovvero fratelli e sorelle del defunto. Il diritto alla rappresentazione è riconosciuto anche ai discendenti che abbiano rinunciato alla eredità del loro ascendente o che ne siano indegni o incapaci. Non possono avvalersi di detto istituto i nipoti o i cugini. Quando si applica la rappresentazione la divisione si fa per stirpi, ossia i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite, indipendentemente dal loro numero e per quote uguali anche se il capostipite ha prodotto più rami.
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