L’art. 467 del codice civile disciplina i casi di eredità e rinuncia, in cui il soggetto legittimato a succedere non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, subentrano i suoi discendenti.
L’art. 467 c. c. sancisce che mediante l’istituto della rappresentazione i discendenti subentrano nella successione nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in cui l’istituito non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
La rappresentazione si applica alle successioni sia legittime, che operano secondo quanto stabilito dalla legge, che testamentarie, che si hanno quando il soggetto della cui successione si parla ha disposto le sue ultime volontà in un testamento.
In questo ultimo caso però, la rappresentazione opera solo se il testatore non ha previsto all’interno del proprio testamento un sostituto per il soggetto designato che non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
L’istituto della rappresentazione opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e in linea collaterale a favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli del defunto.
I rappresentanti possono succedere per rappresentazione anche se hanno rinunciato all’eredità del rappresentato o quando sono stati dichiarati indegni di succedere nei confronti di quest’ultimo.
La rappresentazione ha luogo in infinito, significa che la rappresentazione può andare avanti all’infinito.