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Art. 2048 c.c.: Di cosa si tratta?

Michele Esposito
Michele Esposito
2025-06-17 16:44:14
Numero di risposte : 4
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Il fatto illecito del minore è il risultato di una educazione non adeguata e di una mancata vigilanza. La norma termina affermando che coloro che avrebbero dovuto educare e vigilare sul minore sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Il dato normativo fornito dall'Articolo 2048 codice civile afferma letteralmente che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. Il punto è comprendere quale sia il punto d’incontro tra una educazione atta a determinare mappe cognitive, emotive ed identitarie e una vigilata educazione che non reprima questa crescita, ma che, nel contempo, impedisca al minore di agire in maniera sconsiderata. Alla base di ciò deve esserci una profonda conoscenza del giovane ed un rapporto aperto e leale, in modo da comprendere sia le potenzialità fattive che le potenzialità di rischio del minore.
Secondo D'angelo
Secondo D'angelo
2025-06-10 00:40:54
Numero di risposte : 6
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Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in che sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilita' soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.
Teseo Villa
Teseo Villa
2025-06-09 21:28:32
Numero di risposte : 8
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L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni. Questa è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne. L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni. In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica. Pertanto per fatti che possano qualificarsi come delitti o come contravvenzioni, punibili rispettivamente con la reclusione o la multa i primi e con l’arresto o l’ammenda i secondi, risponde direttamente l’alunno avanti al giudice ordinario se ha compiuto i sedici anni o davanti al Tribunale per i minori se ha compiuto i quattordici anni. Se l’alunno autore del fatto ha meno di quattordici anni, egli non è imputabile penalmente. Come detto, in nessun caso di responsabilità penale o di non imputabilità degli alunni in custodia, risponde l’insegnante.