Il chiamato all’eredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento, qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato secondo le norme di legge, nel caso in cui il testamento manchi in tutto od in parte.
Venendo alla rappresentazione, essa fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti, qualora questi non vogliano, ad esempio perché rinunzianti, o non possano, ad esempio perché deceduti od indegni, accettare l’eredità od il legato.
I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli ed i fratelli del defunto, e non altri.
Semel heres, semper heres, con ingresso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori, dovendo egli rispondere, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti dell’eredità.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti.
I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli e i fratelli del defunto, e non altri.