Eredi per Rappresentazione: Chi Sono?

Nicoletta Leone
2025-06-25 03:14:57
Numero di risposte
: 6
I discendenti del “primo” chiamato subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente che non voglia o non possa accettare l'eredità lasciata dal de cuius.
Se ricorrono i presupposti, i discendenti del “primo” chiamato, che sono denominati “rappresentanti”, subentrano nel luogo e nel grado del loro ascendente detto “rappresentato”.
Il chiamato che non può o non vuole accettare si dice “primo chiamato” mentre il chiamato individuato successivamente al primo si dice “chiamato ulteriore”.
Il “primo” chiamato deve essere un soggetto che abbia discendenti legittimi o naturali.
Il “primo” chiamato deve essere figlio legittimo, legittimato, adottivo o naturale del defunto oppure fratello o sorella del defunto stesso.
I discendenti del “primo” chiamato sono denominati “rappresentanti”.
All'interno di ciascuna stirpe che dal defunto promana, la rappresentazione ha luogo all'infinito.
Per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente.
Nemmeno importa che all'interno di ciascuna stirpe coloro che succedono per rappresentazione siano tra loro di grado diverso rispetto al de cuius.
La rappresentazione ha luogo all'infinito, e cioè che per l'operare della rappresentazione non c'è limite di grado di parentela tra de cuius e discendente.

Noel Giuliani
2025-06-15 06:17:37
Numero di risposte
: 5
Il chiamato all’eredità è colui il quale viene istituito erede nel testamento, qualora la successione sia testata, ovvero colui il quale sia chiamato secondo le norme di legge, nel caso in cui il testamento manchi in tutto od in parte.
Venendo alla rappresentazione, essa fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti, qualora questi non vogliano, ad esempio perché rinunzianti, o non possano, ad esempio perché deceduti od indegni, accettare l’eredità od il legato.
I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli ed i fratelli del defunto, e non altri.
Semel heres, semper heres, con ingresso irrevocabile ed irretrattabile in quella che era la posizione giuridica del defunto, con conseguenti oneri ed onori, dovendo egli rispondere, seppur pro quota in caso di concorso con altri coeredi, dei debiti dell’eredità.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nei diritti riconosciuti da legge o testamento ai loro ascendenti.
I soggetti nei cui confronti opera la rappresentazione sono i figli e i fratelli del defunto, e non altri.

Egidio Esposito
2025-06-15 03:32:22
Numero di risposte
: 4
I soggetti cosiddetti “rappresentati” sono quelli in luogo dei quali i propri discendenti potranno subentrare, in tutti i casi in cui i loro non possano o non vogliano accettare l’eredità. I rappresentati sono i figli anche adottivi del defunto, nonché i fratelli e le sorelle dello stesso.
L’interpretazione della norma è restrittiva: non apparterranno alla categoria dei rappresentati i nipoti che siano figli dei fratelli.
I soggetti cosiddetti “rappresentanti” sono tutti i discendenti senza limite di grado di uno dei soggetti che faccia parte della categoria dei rappresentati.
Ad avviso della dottrina maggioritaria l’istituto non si applica agli adottati maggiori d’età.
La rappresentazione è un istituto che si applica tanto alle successioni legittime che testamentarie.
Nell’ambito delle successioni testamentarie, trova applicazione tanto all’istituzione d’erede quanto al legato.
Il beneficiario di una disposizione a titolo particolare, potrà essere rappresentato da un proprio discendente ove sussistano i presupposti oggettivi della rappresentazione.
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