Con la rinuncia all’eredità, il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare sia nel patrimonio attivo che in quello passivo del defunto.
Dunque, come non potrà ottenere la proprietà dei beni lasciati dal de cuius, non dovrà neanche pagare i relativi debiti.
L’erede rinunciante non può essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dal defunto.
Per tale motivo neppure i debiti verso l’Agenzia delle Entrate per omessi versamenti di imposte e tributi possono essere posti a suo carico.
La rinuncia ha effetto retroattivo: pertanto chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.
Se il chiamato che rinuncia all’eredità non concorre con altri coeredi, il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore.
In mancanza di questi ultimi l’eredità finisce allo Stato.
Se invece il chiamato rinunciante concorre con altri coeredi, la quota di eredità va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione: l’eredità passa ai suoi discendenti.
Se non ci sono figli, il diritto si trasferisce agli ascendenti.
Se il meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote.
Il discendente che eredita per rappresentazione succede direttamente al defunto, con la conseguenza che l’eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato.
Se c’è un testamento e uno degli eredi rinuncia alla sua quota, la sua rinuncia fa sì che la devoluzione avvenga a favore del sostituito previsto ed indicato dal testatore.
In pratica, è il testatore stesso a indicare a chi finisca la quota di un erede nel caso in cui questi rinunci.
Ma il testatore potrebbe non aver previsto tale evenienza.
Per cui, in mancanza di indicazione di sostituzione, troveranno applicazione, innanzitutto, le norme in tema di rappresentazione, come visto nel paragrafo precedente.
In caso di mancata applicabilità anche di questo meccanismo, la quota rinunziata andrà devoluta agli altri chiamati solidali per accrescimento, quando cioè con lo stesso testamento sono istituiti più eredi nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate.
Se non possono funzionare i tre rimedi appena esposti, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.