Quando il chiamato non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari, il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, su istanza delle persone interessate, o anche d’ufficio, nomina un curatore dell’eredità.
Si ha eredità giacente nel periodo di tempo che trascorre tra l’apertura della successione e l’accettazione dell’eredità, se ricorrono tre presupposti pacifici tra dottrina e giurisprudenza, quali:
la mancata accettazione dell’eredità,
il mancato possesso dei beni ereditari,
la nomina di un curatore dell’eredità.
L’eredità giacente si chiude infatti per:
accettazione dell’eredità da parte di uno dei chiamati, sia espressa che tacita,
prescrizione del diritto di accettare, una volta decorsi 10 anni dall’apertura della successione, con devoluzione dell’eredità allo Stato
esaurimento dell’attivo ereditario, considerato che in quel caso non residuerebbero più beni da conservare e amministrare da parte del curatore.
In una di queste ipotesi, il curatore provvede a rendere il conto della sua amministrazione domandando al tribunale la chiusura della procedura e indicandone le motivazioni.
Procede infine all’approvazione del rendiconto finale e alla liquidazione del compenso, con rimborso delle spese anticipate.
Considerato che il termine previsto dal legislatore per rinunciare o accettare l’eredità è pari fino a 10 anni dall’apertura della successione, l’assenza di uno strumento posto a “stimolare” il chiamato all’eredità nelle sue determinazioni comporterebbe un potenziale pregiudizio per il portatore di interesse dinanzi all’eventuale inazione del chiamato.
È proprio per evitare tali situazioni che il legislatore ha introdotto all’art. 481 del Codice civile la Fissazione di un termine per l’accettazione, stabilendo che
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all’eredità.
Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.