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Come si rinuncia a un'eredità?

Federica Ferrara
Federica Ferrara
2025-06-11 15:21:24
Numero di risposte : 7
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La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta. La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione. L’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte o estratto dell'atto di morte, il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante, la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente, la copia autentica dell'eventuale testamento, la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate. È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La domanda può essere presentata entro tre mesi dal decesso se si è in possesso di beni ereditari, dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto se non si è in possesso dei beni ereditari. È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto. Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente, in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti.
Piersilvio Bruno
Piersilvio Bruno
2025-06-11 15:06:47
Numero di risposte : 2
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Chi non intende accettare un’eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell'eredità. La dichiarazione si effettua presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale del circondario dove aveva l’ultimo domicilio il defunto. La dichiarazione può essere effettuata anche presso qualsiasi ufficio notarile a prescindere dal domicilio. La rinuncia all’eredità da parte di un soggetto incapace può essere fatta esclusivamente con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Vincenzo Fiore
Vincenzo Fiore
2025-06-11 12:05:57
Numero di risposte : 2
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È possibile rinunciare all’eredità. La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa. Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. Chi è chiamato all'eredità può rinunciare ad essa con una dichiarazione scritta ricevuta da un notaio o dal Cancelliere del Tribunale. Come l’accettazione, non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. Il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. Il termine può essere abbreviato attraverso l’esercizio di una azione interrogatoria. Significa che chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale che sia fissato un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità.
Antonina Martino
Antonina Martino
2025-06-11 11:06:43
Numero di risposte : 5
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La rinuncia all'eredità presuppone l'apertura della successione conseguente alla morte della persona della cui eredità si tratta. La rinuncia può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, da chi li rappresenta. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni. La rinuncia è un negozio giuridico formale, e deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità. Se non vengono rispettate le formalità previste la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità. Per la redazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono: certificato di morte in carta libera, 1 marca da bollo da € 16,00, documento valido di riconoscimento, codice fiscale del defunto e del rinunciante. Per la presentazione dell'atto di rinuncia alla eredità occorrono: una marca da bollo da € 16,00, versamento di € 200,00 per la registrazione.
Lina Monti
Lina Monti
2025-06-11 10:20:01
Numero di risposte : 8
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La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al cancelliere del Tribunale competente, entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta. Può essere effettuata dagli eredi e, nel caso di minori, interdetti, inabilitati e persone giuridiche, chi li rappresenta. I rinuncianti si devono presentare personalmente, previa prenotazione da effettuare al seguente link: AGENDA Per la redazione dell'atto occorrono: - certificato di morte in carta libera - 1 marca da bollo da € 16,00 - documento valido di riconoscimento - codice fiscale del defunto e del rinunciante - copia conforme del testamento - versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi solo dopo la redazione dell’atto. La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. Al rinunciante subentrano i discendenti in rappresentazione. Se si è nel possesso dei beni la rinuncia all'eredità DEVE essere fatta entro TRE MESI dal decesso.