La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti.
In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal notaio o effettuata dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.
La rinuncia all’eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del Tribunale ove si è aperta la successione.
L’interessato deve presentarsi presso la cancelleria del Tribunale, previo appuntamento munito dei seguenti documenti:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte o estratto dell'atto di morte,
il documento di identità valido e codice fiscale del rinunciante,
la copia del codice fiscale del defunto e del richiedente,
la copia autentica dell'eventuale testamento,
la copia autentica dell'autorizzazione del Giudice tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
La domanda può essere presentata entro tre mesi dal decesso se si è in possesso di beni ereditari, dieci anni, ovvero fino alla prescrizione del diritto se non si è in possesso dei beni ereditari.
È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.
Tutti i rinuncianti devono comparire personalmente, in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile a uno dei rinuncianti.