Rinuncia all'eredità: chi paga i debiti?

Tommaso De luca
2025-06-19 06:39:47
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: 3
Ne consegue che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari. La rinuncia è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In caso di accertamento giudiziale dello stato di figlio, tuttavia, il termine inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. La rinuncia è revocabile se l’eredità non è nel frattempo già stata acquistata da altri e fino a che il diritto di accettarla non è prescritto. Decade dal diritto di rinunciare, e si considera erede puro e semplice, il chiamato all'eredità che ha sottratto o nascosto beni spettanti all'eredità stessa.

Diana Longo
2025-06-09 17:04:42
Numero di risposte
: 3
In caso di rinuncia effettuata nelle modalità previste dalla legge il soggetto resta estraneo rispetto all’asse e di conseguenza non c’è alcun obbligo di pagare debiti, neppure se questo stesso soggetto decidesse di rinunciare all’eredità ma contestualmente di accettare il legato.
Il legato infatti, inteso come un particolare bene che il de cuius lascia ad un soggetto, non è considerato come eredità e chi lo accetta resta comunque estraneo ai debiti.
Finché non si accetta l’eredità, non si è tenuti a pagare alcun debito del defunto, neppure se si è figlio, coniuge o comunque un familiare del medesimo.
Il semplice fatto di avere un rapporto di parentela con il defunto non obbliga automaticamente al pagamento dei debiti ereditari.
Gli unici due modi per non ereditare anche i debiti dei genitori sono: la rinuncia all’eredità o l’accettazione con beneficio di inventario.
Nel primo caso il figlio non entra proprio nell’eredità del proprio genitore e viene infatti considerato un estraneo, quindi non obbligato al pagamento di alcun debito.
Se l’erede decide di accettare l’eredità con beneficio di inventario è obbligato al pagamento dei debiti ereditari solo nei limiti della quota ereditaria che gli è pervenuta.
Quando ad un’eredità partecipano più eredi i debiti devo essere divisi tra questi in ragione delle quote che spettano loro.
Ognuno quindi è responsabile per la propria quota e non ci sarà alcuna responsabilità se un altro erede non provvede al pagamento dei debiti a lui attribuiti.

Nicoletta Bianchi
2025-05-30 00:46:44
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: 6
Gli eredi possono decidere di rinunciare all’eredità, in tal caso non avranno alcun diritto sui beni del defunto, ma saranno anche esenti da qualsiasi obbligo di pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia è spesso scelta quando i debiti superano di gran lunga il valore dei beni ereditati.
Gli eredi possono limitare la propria responsabilità con l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario.
In questo caso, gli eredi rispondono dei debiti solo entro il valore dei beni ereditati, evitando che i propri beni personali vengano coinvolti.
È importante sottolineare che gli eredi non sono obbligati a pagare i debiti con il proprio patrimonio personale.
Nel caso di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, essi rispondono solo con il valore dei beni ereditati.

Giuseppa Romano
2025-05-29 22:32:27
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: 8
Tecnicamente, si può rinunciare all’eredità anche in presenza di debiti e nonostante lo scopo sia quello di evitare il pignoramento.
Si può rinunciare all’eredità in presenza di debiti ma i creditori possono sempre opporsi a tale scelta.
Difatti, la legge consente a questi ultimi di esperire un’azione volta a revocare la scelta del debitore che potrebbe pregiudicarli.
I creditori possono, quindi, ricorrere al giudice per fasi autorizzare ad accettare l’eredità al posto del debitore che vi ha invece rinunciato.
Lo scopo è, chiaramente, rivolto a poter, in un momento successivo, pignorare i beni della successione fino alla conferenza del credito, proprio come se la rinuncia non fosse mai avvenuta.
La revocatoria della rinuncia all’eredità presuppone è possibile solo se l’erede rinunciatario non era in possesso di altri beni personali pignorabili su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.
Marco rinuncia all’eredità del padre perché ha un debito di 50mila euro.
Tuttavia, egli è proprietario di un terreno che ne vale almeno 70mila.
In tal caso i creditori non possono opporsi alla sua scelta.
Come abbiamo anticipato, se uno degli eredi ha dei debiti, i suoi creditori possono decidere di pignorare i beni su cui questi ha una quota di eredità.
Cosa possono fare gli altri eredi per difendersi?
Hanno tre opzioni:
possono chiedere la separazione della quota pignorata: ossia, laddove possibile, dividere in natura il bene e quindi liberarlo dalla quota pignorata.
Nell’esempio di poc’anzi, i due fratelli senza debiti possono far dividere la villa in tre unità catastali differenti intestate ciascuna a ognuno dei tre eredi.
Questa soluzione è facile da realizzare in caso di terreni mentre più difficile con le case;
chiedere la divisione dell’immobile in natura.
Il risultato pratico è pressoché identico al precedente, ma in questo caso è necessario prima un giudizio di divisione dell’immobile, sospendendo l’esecuzione forzata;
chiedere la vendita della quota indivisa: viene venduta solo una quota percentuale del bene, cosa però molto difficile perché è improbabile che qualcuno compri una proprietà in comunione con un altro soggetto di cui non sa nulla.

Nazzareno Gentile
2025-05-29 21:19:02
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: 2
Con la rinuncia all’eredità, il chiamato all’eredità dichiara di non voler subentrare sia nel patrimonio attivo che in quello passivo del defunto.
Dunque, come non potrà ottenere la proprietà dei beni lasciati dal de cuius, non dovrà neanche pagare i relativi debiti.
L’erede rinunciante non può essere chiamato a rispondere dei debiti contratti dal defunto.
Per tale motivo neppure i debiti verso l’Agenzia delle Entrate per omessi versamenti di imposte e tributi possono essere posti a suo carico.
Se il chiamato che rinuncia all’eredità non concorre con altri coeredi, il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore.
In mancanza di questi ultimi l’eredità finisce allo Stato.
Se invece il chiamato rinunciante concorre con altri coeredi, la quota di eredità va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione: l’eredità passa ai suoi discendenti.
Se non ci sono figli, il diritto si trasferisce agli ascendenti.
Se il meccanismo della rappresentazione non è possibile – perché mancano gli eredi che possono succedere in luogo del rinunciante – la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote.
Il discendente che eredita per rappresentazione succede direttamente al defunto, con la conseguenza che l’eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato.
In caso di mancata applicabilità anche di questo meccanismo, la quota rinunziata andrà devoluta agli altri chiamati solidali per accrescimento, quando cioè con lo stesso testamento sono istituiti più eredi nell’universalità dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate.
Se non possono funzionare i tre rimedi appena esposti, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

Deborah Orlando
2025-05-29 21:06:04
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: 5
La rinuncia all’eredità è retroattiva, quindi colui che rinuncia è come se non fosse stato mai chiamato all’eredità. Per evitare l’accollo dei debiti del defunto si può fare la rinuncia all’eredità. L’art. 519 c.c., infatti, disciplina l’ipotesi di rinuncia all’eredità, la quale deve essere realizzata con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e deve essere poi inserita nel registro delle successioni. Ai sensi dell’art. 522 c.c, nelle successioni legittime, la quota ereditaria del rinunziante viene devoluta in base al seguente ordine: diritto di rappresentazione, concorso tra genitori o ascendenti e fratelli o sorelle, se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione. Nel caso il rinunziante fosse l’unico erede, l’eredità verrà devoluta a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse. Il legatario ha diritto ad uno o più beni e, a differenza dell’erede, non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa disposizione.

Ortensia Parisi
2025-05-29 20:52:05
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: 7
In caso di successione l’erede acquista l’asse ereditario comprensivo di eventuali debiti.
La legge dà strumenti per tutelarsi dai debiti ereditari.
Il codice civile prevede due strumenti per tutelarsi dai debiti ereditari: la rinuncia all’eredità, l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.
I due strumenti producono effetti diametralmente opposti in quanto, con il primo, il chiamato all’eredità rimane totalmente estraneo all’eredità, con il secondo, il chiamato accetta l’eredità però risponde dei debiti ereditari entro i limiti di quanto ricevuto.
L’accettazione con beneficio di inventario permette di mantenere autonomi i due patrimoni, da un lato quello del defunto, e dall’altro quello dell’erede, e in questo modo l’erede sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari nel limite di quanto ricevuto dall’eredità.
Scegliendo di accettare con beneficio di inventario l’erede non sposterà il problema dei debiti ereditari ad altri soggetti, bensì andrà a gestire responsabilmente la problematica senza alcun pregiudizio per il suo patrimonio.
Esempio: Tizio accetta l’eredità con beneficio di inventario del padre che ha 1.000.000 di euro di debiti e 500.000 euro in banca, Tizio sarà tenuto al pagamento dei debiti ereditari per euro 500.000.
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