In caso di rinuncia all'eredità senza testamento, la distribuzione della quota ereditaria avviene in modo diverso a seconda della tipologia di successione ereditaria cui ci si trovi davanti. Se un coerede rinuncia all'eredità in una successione legittima, la sua quota viene distribuita in parti uguali tra gli altri coeredi, a meno che non ci sia diritto di rappresentazione. In una successione testamentaria, la quota del rinunciante può andare agli altri coeredi o, se non ci sono coeredi, può aumentare la quota disponibile per disposizioni libere del testatore. In ogni caso, è importante considerare attentamente le disposizioni testamentarie e le leggi sulla successione per determinare come la rinuncia all'eredità influenzi la distribuzione e l'assegnazione delle quote. La rinuncia all'eredità è l’atto giuridico mediante il quale un potenziale erede manifesta la volontà di non accettare i diritti e gli obblighi che derivano dall'eredità di una persona defunta. L'atto di rinuncia deve essere compiuto mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario del luogo in cui è stata aperta la successione. Ci sono tre situazioni da considerare che potrebbero impossibilitare la rinuncia all'eredità. Se il chiamato nel possesso dei beni ereditari non redige l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, non può rinunciare e viene considerato erede puro e semplice. Se il chiamato nel possesso dei beni ereditari redige l'inventario ma non esprime la volontà di accettare con beneficio entro 40 giorni successivi, viene anch'egli considerato erede puro e semplice. Se qualcuno sottrae beni ereditari, perde il diritto di rinunciare all'eredità e viene considerato erede puro e semplice, anche se in seguito decidesse di rinunciare. Per prendere una decisione sull'accettazione o la rinuncia all'eredità, si dispone di un periodo di 10 anni che inizia dalla dichiarazione di successione, nello specifico dalla morte del titolare del patrimonio. Tuttavia, se il "chiamato all'eredità" è già nel possesso dei beni del defunto, come ad esempio un figlio convivente con il genitore deceduto, i termini si riducono. In questo caso, è necessario: Entro 3 mesi dall'apertura della successione il chiamato all'eredità deve redigere un inventario dei beni ereditari. Entro 40 giorni successivi alla redazione dell'inventario è richiesto al chiamato all'eredità di comunicare la sua decisione, che può essere l'accettazione o la rinuncia all'eredità.