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Rinuncia all'eredità: cosa si perde esattamente?

Gastone Serra
Gastone Serra
2025-06-07 06:54:03
Numero di risposte : 11
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Il chiamato all’eredità che decide di rinunciarvi non perde tutti i diritti legati alla successione. Sono sottratti alla rinuncia i “legati” di cui è direttamente destinatario. Le qualità di erede e di legatario infatti sono tra loro indipendenti. Il rinunciante non perde il diritto di ritenere le donazioni ricevute dal de cuius. Tfr: la rinuncia all’eredità non determina la perdita del diritto a vedersi liquidato il Tfr. Reversibilità: la rinuncia all’eredità non intacca il diritto a ricevere, ove spettante, l’indennità di reversibilità del de cuius. In particolare, la pensione di reversibilità e il Tfr rappresentano un diritto autonomo e separato dalla successione. Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato, con la conseguenza che, per effetto della rinuncia, viene impedita retroattivamente — cioè a far data dall’apertura della successione.
Marieva Silvestri
Marieva Silvestri
2025-06-07 04:16:15
Numero di risposte : 4
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La rinuncia all'eredità non ha effetti traslativi. Gli altri chiamati all’eredità non perdono il diritto di accettare, e l’erede viene riammesso automaticamente nella propria quota. La rinuncia all’eredità determina la perdita del diritto all’eredità ove ne sopraggiunga l’acquisto da parte degli altri chiamati. L’accrescimento opera, cosicchè l’accettazione anche di uno solo dei coeredi preclude la revoca della rinuncia. La revoca della rinuncia all’eredità, infatti, fa salvi i diritti acquisiti da terzi sui beni ereditari, si prescrive nell’ordinario termine decennale e, soprattutto, è possibile sempre che gli altri chiamati non abbiano già accettato.
Erminia Ferraro
Erminia Ferraro
2025-06-07 04:02:28
Numero di risposte : 4
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Chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. L’effetto principale di dichiarare la rinuncia all’eredità è la perdita della qualità di erede fin dall’inizio in quanto la rinuncia opera retroattivamente. Il rinunciante, dunque, perde subito la possibilità di esercitare i poteri propri del chiamato di cui agli articoli 460 e 486 del codice civile. Si tratta in particolare di: compiere le azioni possessorie; conservare, vigilare e amministrare temporaneamente l’eredità ed eventualmente vendere i beni che non si possono conservare su autorizzazione dell’autorità giudiziaria; rappresentare l’eredità in giudizio. La dichiarazione di rinuncia non interferisce con le donazioni e i legati. Chi rinuncia infatti, ai sensi del secondo comma dell’articolo 521, può trattenere ciò che gli è stato attribuito a titolo di donazione o legato. Può, tuttavia, farlo fino a concorrenza della porzione disponibile salvo il caso in cui sia un legittimario.
Gelsomina Vitale
Gelsomina Vitale
2025-06-07 03:02:42
Numero di risposte : 2
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La rinuncia all’eredità si concretizza soltanto con una dichiarazione espressa, resa davanti al Notaio ovvero a un Cancelliere. Secondo l’articolo 520 del Codice civile, la rinuncia non può essere sottoposta a condizioni o termini, né può essere limitata a parte soltanto dell’eredità. In caso contrario, la dichiarazione di rinuncia è nulla e non produce effetti. Pertanto, ad esempio, non è possibile rinunciare solo ai beni immobili per poi appropriarsi di beni mobili o di somme di denaro, a meno che questi non entrino preliminarmente a far parte del patrimonio degli altri chiamati e che siano questi ultimi a procedere ad un trasferimento in capo all’erede rinunciante. La rinuncia potrà essere considerata valida unicamente ove il chiamato all’eredità rinunci, in concreto, a tutti i diritti lui spettanti e derivanti dall’apertura della successione. E’ bene precisare che la rinuncia all’eredità non implica un’automatica rinuncia a tutti i diritti derivanti dall’apertura della successione. Ad esempio, non comporta la rinuncia ad eventuali legati, in quanto le qualità di erede e di legatario sono indipendenti tra di loro. Il rinunciante, inoltre, ha diritto a trattenere le donazioni al medesimo effettuate in vita da parte del de cuius.