Eredità rifiutata: a chi va?

Gerardo Costa
2025-06-25 11:18:43
Numero di risposte
: 4
L’istituto giuridico della rappresentazione disciplina i casi di eredità e rinuncia, in cui il soggetto legittimato a succedere non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, subentrano i suoi discendenti.
La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
L’art. 467 c. c. sancisce che mediante l’istituto della rappresentazione i discendenti subentrano nella successione nel luogo e nel grado del loro ascendente quando questi non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato.
Il rappresentato non può accettare l’eredità nei seguenti casi:
Premorienza, persona di cui si ignora l’esistenza, morte presunta, indegnità, commorienza, assenza, prescrizione o decadenza del diritto di accettare l’eredità, diseredazione.
L’istituto della rappresentazione opera in linea retta a favore dei discendenti dei figli anche adottivi e in linea collaterale a favore dei discendenti delle sorelle e dei fratelli del defunto.
La rappresentazione si applica alle successioni sia legittime che testamentarie, purché il testatore non abbia previsto un sostituto per il soggetto designato che non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
La rappresentazione ha luogo in infinito, ciò significa che potenzialmente può andare avanti all’infinito, e la divisione si fa per stirpi che sono le porzioni inizialmente attribuite ai rappresentati.
In tema di successione per rappresentazione, il discendente legittimo o naturale nel subentrare nel luogo e nel grado dell’ascendente succede direttamente al de cuius, e l’indicazione dei soggetti a favore dei quali ha luogo la successione per rappresentazione è tassativa.

Gilda Gallo
2025-06-25 10:04:58
Numero di risposte
: 7
In caso di rinuncia di Eredità, al soggetto che rinuncia subentrano i figli o discendenti, in base al principio di rappresentazione stabilito dall’ articolo 467 del Codice Civile.
Tutti devono rinunciare all’eredità del defunto, figli, nipoti, figli dei nipoti o fratelli del defunto e loro figli, perché la rinuncia si blocchi e non vada avanti in questo senso.
Il problema nasce se uno di questi soggetti è minorenne e quando per firmare un atto notarile si ha bisogno dell’autorizzazione del giudice tutelare, a meno che non si dimostri che l’Eredità è passiva o che la rinuncia sia necessaria per il minore.
Ovviamente, se il defunto non ha debiti e l’Eredità risulta attiva, conviene accettare l’eredità puramente e semplicemente o tacitamente, disponendo dei beni caduti in successione.
Conviene rinunciare all’Eredità se il defunto aveva molti debiti.
SI, ma bisogna considerare che nella linea retta, padre – figlio, ecc, o nella linea collaterale, fratelli o nipoti, ecc, che quando il beneficiario rinuncia all’Eredità subentra suo figlio o figlia e così via all’infinito.

Alessandra Mazza
2025-06-25 09:42:38
Numero di risposte
: 4
In mancanza di un testamento, la rinuncia all'eredità di uno degli eredi va a beneficio degli altri soggetti individuati come “eredi” secondo le regole del Codice Civile.
Se un coerede rinuncia all'eredità in una successione legittima, la sua quota viene distribuita in parti uguali tra gli altri coeredi, a meno che non ci sia diritto di rappresentazione.
Nel caso di rinuncia all'eredità in una successione testamentaria, è necessario esaminare le volontà del testatore.
Se il testatore ha previsto sostituzioni in caso di rinuncia da parte di un erede istituito, queste disposizioni vengono applicate.
In assenza di indicazioni specifiche, la quota del rinunciante può andare agli altri coeredi o, se non ci sono coeredi, può aumentare la quota disponibile per disposizioni libere del testatore.
Se rinuncia un soggetto non legittimario, la quota del rinunciante può andare agli altri eredi istituiti, salvo diverse disposizioni del testatore, oppure può aprire la successione legittima.

Eugenio Villa
2025-06-25 09:19:56
Numero di risposte
: 2
In caso di rinuncia di un soggetto, subentra chi è chiamato a succedergli in ragione del rapporto di parentela con il de cuius.
Sono chiamati a succedere ad un soggetto in primo luogo il coniuge, i figli, poi gli ascendenti, i collaterali, gli altri parenti fino al sesto grado ed infine lo Stato.
Quindi, a chi va l’eredità in caso di rinuncia da parte di uno di questi soggetti?
Un soggetto muore privo di coniuge e con 2 figli, in questo caso, se uno dei figli rinuncia, la sua quota ereditaria spetterà ai figli del rinunciante se presenti, oppure verrà assorbita dalla quota del figlio non rinunciante.
Un soggetto muore lasciando coniuge, figli e genitori, nel caso in cui il coniuge e i figli decidono di non rinunciare, nessuna eredità andrà ai genitori, viceversa se i figli decidono di rinunciare all’eredità del genitore, una quota di tali beni sarà ereditata dai genitori del de cuius.
La ricostruzione dell’asse ereditario e dei soggetti chiamati ad ereditare non è sempre agevole, soprattutto in caso di assenza di figli e presenza di un gran numero di collaterali.

Anastasio Conti
2025-06-25 09:11:37
Numero di risposte
: 6
La rappresentazione è un meccanismo previsto dall’articolo 467 del codice civile che permette ai discendenti di una persona di subentrare in una eredità o in un legato al posto di quest’ultima nel caso in cui non voglia o non possa accettare.
Pertanto se un soggetto rinuncia all’eredità lasciatagli dal proprio padre, al suo posto il diritto di accettare l’eredità si trasferisce ai suoi figli, nipoti del defunto.
Supponiamo che Antonio, un padre, muoia.
Normalmente, suo figlio Bartolomeo dovrebbe ereditare.
Ma cosa succede se Bartolomeo rinuncia all’eredità o se è morto prima del padre?
In questo caso, l’eredità si devolve a Carlo, figlio di Bartolomeo, che diventa il rappresentante di Bartolomeo.
Il meccanismo della rappresentazione si applica sia in assenza di un testamento che in presenza, sempre che il testatore non abbia designato un sostituto al posto dell’erede o legatario rinunciante.
In particolare, la rappresentazione si attiva nei seguenti casi: il chiamato all’eredità è assente, il chiamato all’eredità è indegno, il chiamato è già morto, il chiamato rinuncia all’eredità, il chiamato ha perso il diritto di accettare per decadenza o per prescrizione, il chiamato è stato diseredato.
La rappresentazione opera a favore dei discendenti dei figli del defunto e, nella linea collaterale, a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.
Quindi se una persona muore senza fare testamento e, tra gli eredi, c’è un fratello, ma questo è già morto in precedenza, al suo posto l’eredità finisce al figlio del fratello.
La rappresentazione opera all’infinito, indipendentemente dal grado dei discendenti o dal loro numero in ciascuna stirpe.
Inoltre, la rappresentazione ha luogo anche nel caso di unicità di stirpe e, quando si verifica, la divisione dell’eredità si fa per stirpi.
Se l’erede chiamato non vuole o non può succedere, ma non è possibile ricorrere alla rappresentazione, la sua quota passa proporzionalmente agli altri eredi, i quali vedono così accrescersi le quote.
Questo fenomeno è noto come accrescimento.
Ad esempio, se il defunto lascia due figli, ma uno è premorto senza avere discendenti, l’altro eredita anche la quota del premorto, accrescendo la propria.
L’accrescimento opera solo se non si può ricorrere alla rappresentazione.

Odone Giordano
2025-06-25 08:59:21
Numero di risposte
: 7
La risposta non è così immediata e richiede un approfondimento.
Se il chiamato che rinuncia all’eredità non concorre con altri coeredi, il diritto di accettare l’eredità passa ai chiamati di ordine e grado ulteriore.
In mancanza di questi ultimi l’eredità finisce allo Stato.
Se invece il chiamato rinunciante concorre con altri coeredi, la quota di eredità va devoluta mediante il meccanismo della rappresentazione: l’eredità passa ai suoi discendenti.
Quindi, ad esempio, se muore un nonno e il figlio non accetta l’eredità, il diritto di accettare o rifiutare tale eredità passa al nipote.
Se non ci sono figli, il diritto si trasferisce agli ascendenti.
Se il meccanismo della rappresentazione non è possibile la quota di eredità rinunciata viene divisa tra gli altri eredi i quali, di conseguenza, vedranno accrescere le proprie quote.
Il discendente che eredita per rappresentazione succede direttamente al defunto, con la conseguenza che l’eredità è a lui devoluta nella identica misura che sarebbe spettata al rappresentato.
Se c’è un testamento e uno degli eredi rinuncia alla sua quota, la sua rinuncia fa sì che la devoluzione avvenga a favore del sostituito previsto ed indicato dal testatore.
Ma il testatore potrebbe non aver previsto tale evenienza.
Per cui, in mancanza di indicazione di sostituzione, troveranno applicazione le norme in tema di rappresentazione.
In caso di mancata applicabilità anche di questo meccanismo, la quota rinunziata andrà devoluta agli altri chiamati solidali per accrescimento.
Se non possono funzionare i tre rimedi appena esposti, l’eredità si devolve agli eredi legittimi.

Tosca Ferri
2025-06-25 08:32:14
Numero di risposte
: 3
La rinuncia all’eredità si realizza nell’istituto della rappresentazione. L’articolo 467 del Codice Civile prevede che se un un erede non può o non vuole succedere, gli subentrino gli altri discendenti. L’articolo 469 prevede che la successione per rappresentazione avviene per stirpi.
Nella successione legittima la quota dell’eredità rinunciata si devolve al coniuge e ai figli o ai nipoti, ai genitori e ai nonni, ai collaterali, agli altri parenti fino al sesto grado, allo Stato.
Per quanto riguarda la successione testamentaria, si può verificare una particolare ipotesi, che il testatore abbia previsto la figura del sostituto, abbia previsto, in altre parole, che un terzo soggetto sostituisca la prima scelta.
Se invece il testatore non dovesse aver previsto un eventuale sostituzione, torna ad operare la cosiddetta rappresentazione, laddove, però, ne sussistano le condizioni.
Nel caso in cui non ci siano le condizioni per la rappresentazione entra in gioco l’institutio dell’accrescimento, previsto dall’articolo 522 del Codice Civile.

Leonardo Gatti
2025-06-25 08:26:57
Numero di risposte
: 6
In caso di rinuncia la quota del rinunciante è devoluta agli altri coeredi, salvo il subentro dei discendenti legittimi e naturali nella posizione del rinunciante, ai sensi degli artt. 522 e 523 c.c.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.
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