La rinuncia all'eredità presuppone l'apertura della successione conseguente alla morte della persona della cui eredità si tratta.
La rinuncia alla eredità viene generalmente richiesta dagli eredi quando l'eredità è gravata da debiti al fine di non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante.
La rinuncia può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate dalla legge.
La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni.
La rinuncia è un negozio giuridico formale, e deve essere compiuto con la forma prevista dalla legge a pena di nullità.
Se non vengono rispettate le formalità previste la rinuncia è invalida: il rinunciante è da considerarsi ancora un chiamato all'eredità.
E' nulla, in quanto in contrasto con il divieto di patti successori la rinuncia fatta prima dell'apertura della successione.
Attenzione al fatto che la rinuncia non può essere: parziale, condizionata, a termine.