Generalmente, per fonti del diritto si intendono tutti gli atti o fatti capaci di innovare un ordinamento giuridico. Le fonti del diritto, da oggetto di studio dei cultori del diritto civile o anche dei filosofi del diritto, sono divenute ormai un tema «classico» del diritto costituzionale. Una prima questione riguarda la distinzione tra le fonti di produzione (gli atti e i fatti giuridici abilitati a creare diritto oggettivo) e le fonti di cognizione (gli atti scritti, provenienti da pubbliche autorità, tesi a rendere conoscibile il diritto vigente, come nel caso della Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana): è opinione comune che queste ultime non siano vere e proprie fonti del diritto. Una seconda rilevante distinzione è quella tra fonti atto e fonti fatto. Per quanto riguarda, infine, l’elenco delle singole fonti del diritto italiano, esse sono: la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale e le «altre leggi costituzionali» ex art. 138 Cost.; la legge statale e gli atti con forza di legge; i regolamenti degli organi costituzionali; le leggi regionali; i regolamenti governativi e delle altre autorità pubbliche; le consuetudini.